COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 342 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 191/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FABIO RAPISARDA (Presidente A.C.D. Calcio ACI San Filippo) A.C.D. Calcio ACI San Filippo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 342 del 06.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 191/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FABIO RAPISARDA (Presidente A.C.D. Calcio ACI San Filippo)
A.C.D. Calcio ACI San Filippo.
Con nota 321/pf12-13/GS/reg del 23/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Fabio Rapisarda, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore in occasione della gara del campionato di Promozione Hellenika/Calcio ACI San Filippo del 23/09/2012 il sig. Antonio Marchetti (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 38.384) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l’anzidetta stagione sportiva.
Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.C.D. Calcio ACI San Filippo ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).
All'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi quattro a carico del Presidente e l’ammenda di € 900,00 a carico della società deferita.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Risulta inequivocabilmente che la A.C.D. Calcio ACI San Filippo ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Antonio Marchetti, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società per l’anzidetta stagione sportiva.
Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:
al sig. Fabio Rapisarda la sanzione della inibizione per mesi due;
alla A.C.D. Calcio ACI San Filippo la sanzione dell’ammenda di € 400,00.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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