COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Roggi Luca, Presidente, fino al 2 luglio 2013, della Società A.C. Sansovino Calcio; – Incitti Antonio, Presidente della medesima Società a decorrere dal 3 luglio 2013, ai quali viene contestata la violazione degli articoli 1. c.1 e 8 commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.. – Società A.C. Sansovino Calcio deferita per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Roggi Luca, Presidente, fino al 2 luglio 2013, della Società A.C. Sansovino Calcio; - Incitti Antonio, Presidente della medesima Società a decorrere dal 3 luglio 2013, ai quali viene contestata la violazione degli articoli 1. c.1 e 8 commi 9 e 15 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.. - Società A.C. Sansovino Calcio deferita per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1 del C.G.S.. La Commissione Accordi Economici presso la F.I.G.C. ha accolto l’istanza con la quale il Calciatore Filippo Zacchei ha richiesto gli venisse corrisposta la somma di € 2.300,00 e, con provvedimento n. 190/Cae 2012/2013, ha comunicato in data 5 giugno 2013, ha condannato l’A.C. Sansovino Calcio a corrispondere a detto tesserato il richiesto importo. Trascorso il termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, senza che la Società adempisse al provvedimento, il C.R. Toscana, previa diffida, trasmetteva il fascicolo alla Procura Federale la quale, eseguiti gli opportuni accertamenti, ha disposto il deferimento oggi in esame. Questa Commissione, convocate le parti per la data odierna, dà atto che è presente, per la Procura Federale l’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto; Nessuno dei deferiti è presente. Si osserva a tal proposito che: - la Società ha ricevuto il plico raccomandato, contenente l’avviso di convocazione, in data 2 gennaio c.a.; - per i Signori Incitti Incitti Antonio, Presidente in carica, la Società e per il Signor Roggi Luca, Presidente fino alla data del 2 luglio 2013, si è compiuto il termine di giacenza per il ritiro del plico raccomandato concernente l’avviso di fissazione dell’odierna riunione, come evidenzia la restituzione dell’atto, effettuata dall’Ufficio postale, con tale esito. Aperto il dibattimento, il Rappresentante della Procura Federale, Avvocato Lombardi, chiede che il deferimento venga confermato, emergendo la violazione, in modo certo, dalla documentazione trasmessa dal C.R.T.. Chiede quindi che vengano inflitte le sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del C.G.S., che così quantifica: - al Signor Antonio Incitti, Presidente in carica della Società, l’inibizione per mesi 3 (tre) di inibizione - al Signor Luca Roggi, Presidente in carica all’epoca dei fatti, l’inibizione per mesi 4 (quattro) di inibizione -alla Società A.C. Sansovino, la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la sanzione pecuniaria dell’ammenda che indica in € 650,00 (seicentocinquanta). Precisa l’Avvocato Lombardi che la richiesta viene effettuata tenendo conto del comportamenti pregressi tenuti dal Roggi e, quindi, dalla Società per fatti eguali. Esaurita la fase dibattimentale e passando a decisione, la C.D., rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività difensiva, osserva che la Società non è nuova a comportamenti del tipo di quello in esame, come evidenziano i provvedimenti assunti nei suoi confronti ed oggetto di pubblicazione sul C.U. n. 17 del 19/09/2013 relativi a fatti accaduti nel corso della medesima stagione 2011/2012. Nel merito: l’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F., dopo aver precisato i limiti entro i quali le componenti della L.N.D. possono stipulare accordi di carattere economico, prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L. N. D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente i termini previsti si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (dal 1 luglio 2007: art. 8, comma 9, C.G.S.- n.d.r.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti………….”. L’art. 8, comma 9, C.G.S. a sua volta dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Le norme federali sopra richiamate impongono quindi alle Società inadempienti di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione definitiva, indicando anche la natura della sanzione (penalizzazione in classifica) da graduare a seconda della gravità del caso, sanzione che si cumula con quelle di cui all’art. 18 del C.G.S.. Nel caso di specie la comunicazione della decisione emessa in data 5.06.2013, dalla C.A.E. effettuata a mezzo raccomandata, è stata restituita dal competente Ufficio postale per compiuta giacenza per cui la notificazione è da ritenersi eseguita. A ciò consegue la definitività della decisione emessa dalla C.A.E. con conseguente obbligo di adempimento a carico della Società Il deferimento è quindi del tutto fondato e da accogliere per cui compete al giudicante unicamente il compito di graduare la sanzione in proporzione alle singole responsabilità. A tal fine si precisa che la violazione in esame è avvenuta nel corso della stagione 2011 / 2012, che si è conclusa il 30 giugno 2012, ovvero nella stessa stagione nella quale si sono verificati eguali inadempimenti nei confronti di altro calciatore e dell’allenatore. Tali inadempimenti sono stati accertati con le delibere assunte da questa C.D. il cui esito è stato pubblicato con il C.U. n. 17 sopra citato, per cui si applica il disposto dell’art. 21 del C.G.S.. P.Q.M. la C.D., in accoglimento del deferimento e delle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale, infligge: -al Signor Roggi Luca, all’epoca dei fatti Presidente della Società, la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) da scontarsi ai sensi dell’art. 22,c.2, del C.G.S. Ove al momento della comunicazione il Sig. Roggi non sia più tesserato, il provvedimento decorrerà dalla data di un eventuale nuovo tesseramento; -al Signor Antonio Incitti, attuale Presidente, l’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.C. Sansovino la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel corso della presente stagione ed, inoltre, la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 650,00 (seicentocinquanta).
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