COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Talibi Zohair, calciatore, – Bellini Fausto, Dirigente, entrambi tesserati per il G.S. Sasso Pisano A.S.D., ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 del C.G.S.; – del G.S. Sasso Pisano A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2 del medesimo Codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Talibi Zohair, calciatore,
- Bellini Fausto, Dirigente, entrambi tesserati per il G.S. Sasso Pisano A.S.D.,
ai quali viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 del C.G.S.;
- del G.S. Sasso Pisano A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, c. 2
del medesimo Codice.
Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pisa, nell’esaminare il reclamo proposto dal G.S. Treggiaia, ha rilevato, nella formazione del G.S. Sasso Pisano, squadra avversaria della reclamante nel corso della gara disputata in data 19.10.2013, la posizione irregolare del calciatore Talibi Mohair non avendo detto tesserato scontato la squalifica inflittagli al termine della precedente stagione sportiva.
Il G.S. ha altresì accertato, nell’ambito dell’istruttoria compiuta, che il medesimo calciatore aveva partecipato anche alle due precedenti gare, per cui trasmetteva gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.L’Ufficio appurato, su base documentale, che in effetti il calciatore aveva partecipato alle gare: Garzella Marinese U.S.D. / Sasso Pisano A.S.D. del 6.10.2013; Sasso Pisano A.S.D. / Belluria Cappuccini A.S.D. del 13.10.2013, oltre alla gara Treggiaia / Sasso Pisano del 19.10.2013 che come detto è stata oggetto di decisione del G.S.T. di Pisa, senza aver mai scontato la squalifica inflittagli, disponeva il deferimento in esame. Eseguite le rituali convocazioni non è presente alcuno dei soggetti deferiti i quali hanno prodotto, ciascuno, tempestiva memoria il cui contenuto - sostanzialmente eguale - viene portato a conoscenza della Procura Federale in apertura di dibattimento.Con detti documenti i deferiti, ammettendo i fatti, riaffermano la propria totale buona fede, attribuendo all’accaduto il carattere di una svista, definita dagli stessi “clamorosa”. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto, il quale in apertura del dibattimento, rilevato che l’istruttoria ha accertato, attraverso l’esame delle liste di gara, che in effetti il calciatore ha preso parte alle gare del Campionato di III categoria disputate dalla Società Sasso Pisano nelle giornate del 6 e 13 ottobre 2013, valide per il Campionato di III categoria, chiede infliggersi:- al Calciatore la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara;- al Dirigente Bellini Fausto l’inibizione per mesi 1 (uno) per aver, nelle occasioni su riferite, sottoscritto le liste di gara attestando in tal modo la legittimità della partecipazione alle competizioni del calciatore Talibi Zohair;- alla Società l’ammenda per € 250,00 (duecentocinquanta) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva
Questa la decisione.Dall’esame delle liste di gara è indubbio che il Calciatore Zohair sia incorso nella squalifica per una giornata di gara nell’ultima gara della stagione sportiva 2012 / 2013, come da provvedimento pubblicato sul C.U. n. 48/2013 della Delegazione Provinciale di Pisa. Egli quindi avrebbe dovuto scontare la sanzione nel corso della prima gara del Campionato 2013/2014, cosa non verificatasi avendo egli partecipato alla gara Garzella Marinese / Sasso Pisano in data 6 ottobre 2013 (prima di campionato).Ha successivamente partecipato, in data 13 ottobre 2013, alla gara Sasso Pisano / Bellaria (seconda di campionato) ed ha ancora preso parte, in data 19 ottobre 2013, alla gara Treggiaia / Sasso Pisano (terza gara).E’altrettanto indubbio, in base alla medesima documentazione, che il Dirigente Bellini ha sottoscritto le liste di gara contenenti il nominativo del calciatore in questione attestando, in tal modo, che questi aveva pieno titolo a parteciparvi. Accertata la sussistenza delle violazione ascritte ai soggetti deferiti, si osserva che, se per la gara disputata il 19 ottobre è potuto intervenire, nell’ambito della propria competenza, il G.S.T. di Pisa assumendo i relativi provvedimenti disciplinari, l’esame della posizione dei Tesserati e della Società relativa alle due prime gare del presente campionato rientra nella competenza della Commissione la quale, esaminati gli atti, dichiara essere il deferimento del tutto fondato e quindi da accogliere. P.Q.M.
la C.D. infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
- al Dirigente Bellini Fausto la squalifica per mesi 1 (uno);
- al Calciatore Talibi Zohair la squalifica per 2 (due) giornate di gara,
- alla Società G.S. Sasso Pisano A.S.D l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) nonché la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella presenta stagione calcistica
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