COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Braccagni – Real Batirose (3-1) del 5/1/2014 campionato di III categoria. In C.U. n.30 del 8/1/2014 Delegazione Provinciale di Grosseto.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Braccagni – Real Batirose (3-1) del 5/1/2014 campionato di III categoria. In C.U. n.30 del 8/1/2014 Delegazione Provinciale di Grosseto. Reclama la società Real Batirose avverso la squalifica fino al 8/5/2014 del calciatore Martellini Tommaso il quale “Mentre il D.G. stava indicando un fallo lo colpiva al braccio, con uno schiaffo molto forte, facendoglielo abbassare”. La reclamante ritiene il provvedimento del Giudice Sportivo “profondamente illegittimo in ordine alla gravità delle sanzioni irrogate, in quanto, già nel referto arbitrale, appare evidente la mancanza di verosimiglianza nei fatti ivi riportati”. Rileva ancora che l’atteggiamento del calciatore non è stato quello descritto dall’arbitro e che il tesserato, avvicinandosi al D.G. per domandare spiegazioni, ha solamente sfiorato il braccio dell’arbitro. Definisce il gesto forse irrispettoso ma non violento. La stessa reclamante, pur consapevole del valore di prova privilegiata della versione arbitrale dei fatti, denuncia “le clamorose falsità contenute nel rapporto arbitrale che hanno decretato la morte sportiva del calciatore” e la mistificazione della realtà operata dall’arbitro. A conferma del suo assunto allega varie dichiarazioni di solidarietà nei confronti del Martellini. Contesta, successivamente, la quantificazione della sanzione irrogata, ritenendola sproporzionata se confrontata con fatti ben più gravi puniti in maniera più lieve. Rileva inoltre l’assenza di provvedimenti disciplinari pregressi di rilevanza a carico del tesserato e la mancanza di conseguenze fisiche da parte dell’arbitro. Chiede l’annullamento della squalifica o una sua riduzione quantificando la sanzione in misura non superiore a tre giornate di gara e la trasmissione degl’atti alla Procura Federale al fine di ricostruire la verità storica degli stessi. Chiede infine di essere sentita in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma lo schiaffo ricevuto, indicando questa volta il punto di contatto nel polso, tanto da fargli abbassare il braccio. Aggiunge che il colpo non gli ha provocato dolore. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il Collegio, in via preliminare, rileva che la società, sebbene ritualmente convocata secondo le modalità previste dall’art. 38 del C.G.S., non è intervenuta in udienza. Nel merito occorre osservare che, al di là del punto d’impatto (prima indicato dall’arbitro sul braccio, poi specificato sul polso), il D.G. è stato fatto oggetto di un atto da definirsi, senza ombra di dubbio, violento. Il fatto della mancanza di dolore è, nel caso di specie, irrilevante in quanto non contestato dal G.S. anche perché nel rapporto arbitrale nulla si dice in merito. Come evidenziato dalla società reclamante e più volte sottolineato da questo Collegio, la versione arbitrale costituisce prova privilegiata nell’Ordinamento che ci occupa e non vi sono, nel caso di specie, validi motivi per discostarsi dalla descrizione fornita. Infatti, le specifiche fornite dal D.G. non alterano la dinamica che in ogni caso consiste in un colpo inferto all’arbitro su un braccio tanto da farglielo abbassare. In relazione al rapporto arbitrale, la C.D. rileva e non è la prima volta, che i rapporti devono essere compilati nel modo migliore e più dettagliato possibile sino dalla loro prima stesura. Infatti, non possono essere giustificate dimenticanze di alcun genere in quanto le stesse denotano una superficialità non tollerabile. Giova ricordare che il convincimento del Giudice si basa su quanto dichiarato dall’arbitro e quindi il contenuto del rapporto deve essere assolutamente descritto con la massima chiarezza senza tralasciare alcun dettaglio. In altri termini, la norma che assume a prova privilegiata la versione arbitrale, se da una parte pone il D.G. nella condizione di essere salvaguardato da strumentalizzazioni, pone lo stesso di fronte ad una responsabilità ancora maggiore nella descrizione dei fatti inerenti alla gara diretta, ben sapendo che tale descrizione influirà in modo determinante sul convincimento del Giudicante. Nel merito la dinamica del fatto appare chiara, a nulla rilevando per l’Ordinamento Sportivo le allegazioni al ricorso, così come sono ininfluenti i trascorsi sportivi dell’atleta in quanto un buon comportamento in carriera dovrebbe essere la regola e non un esimente in occasione di una sanzione disciplinare. In punto di quantum la sanzione è condivisibile. Di alcun pregio, inoltre, appare il richiamo a situazioni disciplinari diverse da quella che ci occupa e comunque il libero convincimento del Giudice e la sua giurisprudenza prevalgono rispetto ad altre situazioni che ben difficilmente sono sovrapponibili. IL Collegio rileva, infine, che il contenuto del reclamo necessita di un approfondimento da parte della Procura Federale in merito a quanto asserito nello stesso ed alla terminologia usata, non già “al fine di ricostruire la verità storica degli stessi” risultando questi precisati negli atti ufficiali. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’invio degl’atti alla Procura Federale al fine di verificare eventuali violazioni delle norme della F.I.G.C. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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