COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: reclamo della A.S.d. UNIONE MONTIGNOSO 2005 avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa all’allenatore ALIBONI LORENZO fino al 21.03.2014 (due mesi e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: reclamo della A.S.d. UNIONE MONTIGNOSO 2005 avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa all’allenatore ALIBONI LORENZO fino al 21.03.2014 (due mesi e mezzo) Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Unione Montignoso 2005 reclama avverso la squalifica inflitta all’allenatore Lorenzo Aliboni fino 21.03.2014 (due mesi e mezzo), con la seguente motivazione: “Allenatore squalificato, riconosciuto dal D.g., offendeva lo stesso, recidivo specifico”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendo, previa rivalutazione dei fatti, la riduzione della sanzione inflitta all’allenatore. La società nega l’addebito, evidenziando che nessuno dei presenti ha potuto sentire la frase in questione e rilevando la possibilità che la stessa possa essere stata pronunciata dagli spettatori presenti sulle tribune. La società evidenzia, altresì, che l’Aliboni, munito di ombrello e incappottato, era posizionato ai piedi della tribuna, dietro la recinzione con alle spalle gli spettatori, mentre l’Arbitro si trovava posizionato tra il centrocampo e le panchine (opposte alla tribuna) ad una distanza di circa cinquanta metri. Rileva, infine, l’esistenza di un precedente specifico tra l’allenatore e l’Arbitro, verificatosi nel corso di una delle ultime tre gare disputate dalla stessa società e dirette dal medesimo D.g., chiedendo di essere sentita in ordine ai fatti contestati. All’udienza prevista per l’esame del reclamo, la società ha fatto pervenire nota con la quale ha formalizzato l’impossibilità di poter partecipare alla discussione. La C.D.T.T., pertanto, preso atto di quanto sopra, ha provveduto ad esaminare gli atti di causa, ivi compreso il supplemento di rapporto richiesto al D.g. ai fini del decidere, assumendo, a seguito di camera di consiglio, la seguente decisione. Risulta opportuno premettere che gli Organi giudicanti decidono ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.g.s. sulla base delle risultanze arbitrali, che, laddove sia immuni da contraddittorietà, rivestono sotto il profilo probatorio valore privilegiato rispetto ad ogni altra deduzione e eccezione. Fatta questa doverosa premessa, occorre rilevare che la descrizione dei fatti riportata nei referti arbitrali risulta coerente con gli addebiti contestati. L’Arbitro, infatti, conferma in sede di supplemento di aver visto e riconosciuto personalmente l’allenatore Aliboni, il quale, posizionato dietro la recinzione del campo, lo offendeva dopo il fischio di un fallo di mano. La decisione del Giudice di prime risulta pertanto esente da critiche, non rinvenendosi in atti elementi e/o circostanze utili per operare una diversa e contraria interpretazione del dato fattuale, apparendo - per contro - perfettamente credibile e aderente alla realtà quanto dichiarato dal D.g.. Sotto il profilo dell'entità della sanzione, non giova alla reclamante la circostanza emersa in ordine all’esistenza di un precedente specifico tra l’allenatore e l’Arbitro, correttamente valutato dal Giudice Sportivo in termini di recidività e ben calibrato nella misura complessiva di due mesi e mezzo. P.Q.M. la C.D.T.T. 1. respinge il reclamo; 2. conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato; 3. dispone l’incameramento della tassa di reclamo
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