COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – TRASIMENO DISPUTATA AD ELLERA DI CORCIANO IL 22.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MASPERO CARLOS ANDRES FINO AL 28/02/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - TRASIMENO DISPUTATA AD ELLERA DI CORCIANO IL 22.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 02.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MASPERO CARLOS ANDRES FINO AL 28/02/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Trasimeno, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione delle parti è emerso che il dirigente della ACD Trasimeno Sig. Carlos Andres Maspero ha colpito con un leggero schiaffo alla testa un calciatore della squadra avversaria, il quale non ha comunque subito alcuna conseguenza ed ha potuto proseguire regolarmente la partita. Il dirigente si è peraltro subito scusato sia con il calciatore suddetto che con la terna arbitrale. Il gesto è sicuramente meritevole di sanzione, è tuttavia equo contenere nell’inibizione fino al 15/02/2014. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta dal G.S al dirigente Maspero Carlo Andres fino al 15/02/2014. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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