F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 06 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. MANDORINO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERMOLI CALCIO 1920/RENATO CURI ANGOLANA DEL 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 06 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. MANDORINO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERMOLI CALCIO 1920/RENATO CURI ANGOLANA DEL 17.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)
Con atto, spedito in data 20.11.2013, il sig. Mandorino Stefano preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Termoli Calcio/Renato Curi Angolana, disputatasi in data 17.11.2013, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara A seguito della trasmissione, a mezzo posta elettronica in data 21.11.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il sig. Mandorino Stefano faceva pervenire, in data 28.11.2013, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, il ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa. In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, peraltro reiterate, poste in essere dal ricorrente; quest’ultimo ha, infatti, usato, a più riprese, violenza (pugni al viso) nei confronti di un calciatore avversario che si trovava inerme a terra dopo essere stato colpito da una gomitata dello stesso ricorrente; al momento dell’espulsione, lo stesso ha rivolto espressioni oltraggiosee nei confronti del Direttore di Gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mandorino Stefano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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