F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROCIDA STEFANO SEGUITO GARA NOTO/VIBONESE CALCIO DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROCIDA STEFANO SEGUITO GARA NOTO/VIBONESE CALCIO DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013)
La società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Procida Stefano la sanzione della squalifica per 3 giornate per avere il medesimo calciatore, durante la gara Noto/Vibonese Calcio dell’8.12.2013, “a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Con il proprio atto di reclamo la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata in termini di sostanziale tenuità rispetto a quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro e chiede che la Corte, in riforma della decisione impugnata, riduca la sanzione irrogata. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che quanto addotto dalla reclamante non sia idoneo a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Pertanto, la Corte, tenuto conto che la sanzione inflitta corrisponde al minimo edittale previsto per l’ipotesi di condotta violenta nei confronti di calciatori dall’art. 19, comma 4, lett. b), ritiene corretta la valutazione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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