F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLERUZZO FABIO MARZIO; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5,COMMA 2, C.G.S, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, E ART. 5, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2495/255PF 13-14/AM/MA DEL 20.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42 del16.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLERUZZO FABIO MARZIO; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5,COMMA 2, C.G.S, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, E ART. 5, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 2495/255PF 13-14/AM/MA DEL 20.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42 del16.12.2013) Il Dott. C. Pacifici nella qualità di designatore della Commissione Arbitri Nazionale Serie D denunciava, in data 14 novembre 2013, alla Procura Federale il comportamento di un calciatore –Fabio Alleruzzo - tesserato in favore della società Battipagliese, che dopo la gara Battipagliese/Savoia del 10.11.2013, terminata sul punteggio di 0-1, avrebbe postato sul proprio profilo Facebook delle dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara accusandolo, tra l’altro di malafede e di avere arbitrato a senso unico così determinando la vittoria del Savoia. Le dichiarazioni del calciatore risultavano riprese dal sito internet “Resport.it” così da divenire di dominio pubblico. Con nota del 20 novembre 2013 la Procura Federale deferiva il tesserato per violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 C.G.S., nonché la società Battipagliese a titolo di responsabilità oggettiva, avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 42 del 16.12.2013) infliggeva al calciatore la sanzione di 3 giornate di squalifica ed alla società Battipagliese l’ammenda di e 1.000,00. Proponeva ricorso avanti questa Corte la Società, in proprio e nell’interesse del calciatore, rilevando che il commento lesivo della reputazione dell’arbitro sarebbe stato postato sull’account di facebook da soggetti ignoti, essendo ben possibile che terze persone potevano inserire dei post a prescindere dal consenso del detentore dell’account (cd tagging), copiando messaggi e/o foto nel profilo altrui, pullulando infatti in rete affermazioni anonime, identità false o rubate. Al riguardo detti ignoti sarebbero entrati in possesso della password relativa al profilo del calciatore così da aver pubblicato la dichiarazione incriminata. Nell’impugnazione pur dandosi atto della pacifica riconducibilità al profilo facebook dell’Alleruzzo ove era postata la dichiarazione, si contesta l’elemento soggettivo non essendovi certezza in merito all’intenzione del calciatore di offendere, anche perché, come già sopra accennato, vi sarebbero infinite possibilità di violazione dell’identità virtuale delle persone con una insufficienza di prove in ordine all’elemento soggettivo.. L’articolo comparso su “Resport.it” che riportava la frase offensiva era poi inattendibile in quanto l’editore non aveva verificato la fonte e la riconducibilità al calciatore delle dichiarazioni. Veniva infine chiesta la riduzione delle sanzioni anche in considerazione del fatto che l’unica responsabilità in capo al calciatore sarebbe quella di non aver tutelato maggiormente il proprio profilo facebook e non aver tempestivamente smentito l’articolo pubblicato sul sito “Resport.it”, non potendosi così parlare di alcuna violazione dell’art. 5 comma 1. Osserva questa Corte come l’impugnazione appare essere infondata per quanto appresso. Contesta in primis la Società la riferibilità delle affermazioni del calciatore postate sul suo profilo per svariati motivi, come sopra esposti. Al riguardo non vi è alcun elemento, prova o principio di prova, in base al quale si possa affermare che soggetti terzi si siano impossessati della password del giocatore essendo quella della Battipagliese una mera affermazione sfornita di elementi concreti atti a provare il contrario. Indipendentemente da detto assorbente elemento manca poi ogni logica deduzione idonea a spiegare le ragioni per le quali terzi estranei avessero avuto interesse a siffatto comportamento. Logica (e consuetudine) vuole, al contrario, che manifestazioni di critica e dissenso all’operato dell’arbitro o dei suoi collaboratori non possono che normalmente provenire da coloro i quali si sentono in qualche modo danneggiati da decisioni della terna incidenti sul risultato. A questo proposito costituisce un indizio logico deduttivo quello in base al quale una protesta nei confronti dell’operato del Direttore di gara non poteva che venire da appartenenti ovvero tifosi della Battipagliese, avendo la Battipagliese perso la gara con il Savoia. Al riguardo l’incipit dell’articolo di “Resport.it” “….non è stata ancora smaltita la rabbia per la sconfitta nel derby contro il Savoia dai calciatori della Battipagliese…”conferma palesemente quanto sin qui osservato essendo quindi evidente che la frase riportata non poteva che essere riferibile, dato il clima che si era venuto a creare dopo il termine della gara, ad elementi appartenenti (o tifosi) alla Battipagliese. Escluso che un tifoso possa appropriarsi ed abbia interesse ad appropriarsi di un profilo del calciatore viste le conseguenze che ciò determina in capo al medesimo perdono di ogni consistenza le avverse deduzioni palesandosi così inconferenti tutti i rilievi mossi dalla decisione di primo grado. Conseguenzialmente nemmeno può accogliersi la domanda subordinata di inquadramento della fattispecie nella diversa connotazione invocata, per le ragioni indicate, in ragione che la mancata smentita o l’omessa tutela del proprio profilo facebook appaiono integrare una mera giustificazione postuma ed irrilevante, in quanto dette azioni avrebbero dovuto avere carattere di concretezza e tempestività assenti nella fattispecie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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