F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 3 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 3 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Virtus Lanciano/Pescara, disputato in data 15 dicembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 per “responsabilità diretta in funzione dell’atteggiamento assunto dal proprio Presidente”, Sig. Francesco Maio, il quale, al termine della gara, negli spogliatoi, aveva rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la quale sostiene che la società stessa non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere del comportamento del Sig. Maio, in quanto quest’ultimo, ricoprendo esclusivamente una carica onorifica, priva di alcun potere, non sarebbe in possesso della legale rappresentanza del club stesso, condizione questa necessaria per la configurazione della fattispecie di responsabilità diretta di cui all’art. 4 C.G.S.. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 gennaio 2014, per la società, è presente l’Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, l’irrilevanza dell’eccezione, formulata dalla società, concernente l’impossibilità di configurare, a carico di quest’ultima, la Responsabilità diretta per la condotta di un soggetto che non abbia la legale rappresentanza del club. Infatti, l’art. 4, secondo comma, C.G.S. stabilisce che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, C.G.S., ovvero “dei soci e non soci a cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ne consegue che, essendo il Sig. Maio, oltre che Presidente onorario della società, anche appartenente, secondo quanto risulta dal censimento 2013/2014 della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. stessa, all’elenco degli amministratori e collaboratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ad assumere obbligazioni in nome e per conto della società medesima ed a rappresentare quest’ultima secondo quanto previsto dall’art. 3, punto 3 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il Giudice Sportivo ha legittimamente sanzionato la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento del predetto soggetto. Ciò detto, però, atteso che, dagli atti in possesso della Corte, non risulta che il Sig. Maio abbia spinto l’assistente di gara, ma si evince che lo stesso si è limitato a rivolgere al predetto ufficiale di gara epiteti insultanti, la fattispecie in questione risulta essere meno grave rispetto a quella sanzionata dal Giudice Sportivo. Alla luce, pertanto, di detti accadimenti realmente accreditati, la Corte ritiene più congruo ridurre ad € 6.000,00 l’ammenda inflitta alla società. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione dell’ammenda a € 6.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it