F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA TARANTO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL METAPONTO/TARANTO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA TARANTO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL METAPONTO/TARANTO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)
Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., la società Taranto Football Club 1927 ha proposto reclamo con richiesta di provvedimento d’urgenza avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata con il Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013 con la quale è stata comminata alla medesima società la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di € 2.000,00 per i fatti verificatisi in occasione della gara Real Metaponto / Taranto del 22.12.2013, valevole per il campionato nazionale di serie D, girone H, sulla base della seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto e fatto esplodere numerosi petardi, di cui 5 sul terreno di gioco, 4 all'interno del recinto di gioco ed 1 nel settore ad essi riservato, ove venivano anche accessi 3 fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione sia della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia della recidiva specifica e reiterata per i fatti di cui ai C.U 29, 33, 56, 66. ( R A - R CdC)”. Con il proprio reclamo la società ricorrente ha dedotto come i fatti sanzionati dal Giudice sportivo, ossia l’accensione di circa dieci petardi e fumogeni nel settore riservato ai propri sostenitori in occasione della partita svoltasi nello stadio “Rocco Periello” di Policoro (MT), si siano verificati in occasione dell’ingresso delle squadre in campo, in un generale clima di festa e di condivisione tra tifoserie, ed in occasione della segnatura della rete del Taranto. Peraltro, trattandosi di gara disputata in trasferta e non nel proprio impianto di gioco, la società non avrebbe avuto la possibilità di esercitare alcun controllo o misura preventiva per evitare che potessero essere introdotti nell’impianto di gioco i materiali pirotecnici poi utilizzati dai propri sostenitori in occasione delle riferite circostanze. Inoltre, l’accensione di tale materiale pirotecnico non avrebbe arrecato alcun danno né avrebbe costituto fonte di pericolo dal momento che i petardi che vennero lanciati dagli spalti non raggiunsero il terreno di gioco ma caddero nell’ampia pista da atletica leggera che, nell’impianto in questione, divide gli spalti dal campo di gioco. Tutto ciò troverebbe conferma implicita nel rapporto della terna arbitrale che non avrebbe rilevato alcuna particolare anomalia ad eccezione della brevissima sospensione (alcuni secondi) disposta dall’arbitro dopo la segnatura della rete del Taranto (che generò comprensibile entusiasmo nei sostenitori della medesima società subito calmierato grazie all’intervento del capitano della squadra recatosi personalmente presso il settore occupato dai tifosi ospiti). Rileva ancora come non si sarebbe verificata alcuna particolare ulteriore intemperanza da parte della tifoseria del Taranto e come la stessa società sarebbe da tempo impegnata in un percorso finalizzato non solo alla prevenzione dei fatti violenti ma anche di ricostruzione e promozione dell’attività sportiva nella città mediante il coinvolgimento fattivo e responsabile dei supporters i quali, proprio grazie ai buoni esiti di tale linea politica, avrebbero dato prova in diverse occasione del raggiungimento di una maturata consapevolezza e responsabilità. Pertanto, secondo la società ricorrente, le sanzioni comminate dal Giudice sportivo risulterebbero eccessive rispetto alla tenuità e modestia delle condotte contestate; in particolare, del tutto ingiustificata risulterebbe la sanzione della chiusura al pubblico dell’impianto “Erasmo Iacovone” per una gara, sanzione da scontarsi in occasione dell’incontro Taranto / Manfredonia dell’11.1.2014 per il quale sarebbe prevista la diretta televisiva su Rai Sport. Da qui la richiesta di provvedimento di urgenza volto ad ottenere l’annullamento intergale della decisione del Giudice sportivo e, in via subordinata, l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse così da consentire lo svolgimento dell’incontro dell’11.1.2014 con l’impianto aperto al pubblico, circostanza di notevole importanza sia dal punto di vista economico (permettendo di conseguire l’incasso della vendita dei biglietti) sia dal punto di vista dell’immagine della città di Taranto (permettendo di sfruttare, anche al fine della migliore promozione sportiva, gli effetti positivi della diretta televisiva). Alla riunione del 9.1.2014, fissata per la trattazione del ricorso proposto in via d’urgenza, la reclamante ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni, ribadendo le conclusioni precisate nel ricorso e formulando, in via ulteriormente subordinata, la richiesta di annullamento della sanzione della disputa della gara a porte chiuse anche con l’inasprimento della sanzione pecuniaria. La Corte ritiene che il ricorso possa essere accolto nei limiti che seguono. L’art. 12, comma 3, C.G.S. stabilisce che le società rispondano “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza”. Il comma 6 del medesimo art. 12 stabilisce che “… per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1”. Ebbene, la Corte rileva come le ragioni esposte nell’atto di reclamo non siano in grado di mettere in discussione la sussistenza nel caso concreto della violazione della disposizione dell’art. 12, comma 3, C.G.S. da parte della società Taranto e dei presupposti per l’applicazione della sanzione stabilita al comma 6 del medesimo articolo. E’ un dato accertato (in quanto risultante da tutti gli atti ufficiali di gara) e non contestato che i sostenitori della società Taranto, in occasione della gara Real Metaponto/Taranto del 22.12.1013 introdussero nell’impianto di gioco materiale pirotecnico e ne fecero uso durante il corso dell’incontro. L’accertamento del fatto costitutivo di tale ipotesi di responsabilità impone quindi l’applicazione del regime sanzionatorio stabilito dall’art. 12, comma 6, C.G.S. che prevede la sanzione minima dell’ammenda alla quale possono essere aggiunte, congiuntamente o disgiuntamente, per i casi più gravi da valutarsi con particolare riguardo alla sussistenza di recidiva, le ulteriori sanzioni stabilite dall’art. 18, comma 1, lett. d) (disputa di una o più gare a porte chiuse), lett. e) (disputa di una o più gare con uno o più settori privi di spettatori), lett. f) (squalifica del campo per una o più giornate o a tempo determinato). Pertanto, fermo restando che nel caso di specie deve essere applicata la misura minima della ammenda, si tratta di stabilire se la sanzione complessivamente comminata dal Giudice sportivo (ammenda e una gara a porte chiuse) sia proporzionata rispetto alla effettiva rilevanza degli accadimenti; in altri termini, si tratta di verificare se le circostanze presupposte rappresentino, anche tenuto conto della recidiva, fatti di particolare gravità tali da giustificare l’applicazione congiunta all’ammenda e della disputa della gara a porte chiuse. Ebbene la Corte, valutati gli atti di causa, ritiene che tali accadimenti possano essere correttamente sanzionati, nel rispetto del principio della proporzionalità e della afflittività, con la sola ammenda la cui misura, nel caso specifico, dovendosi applicare ad società non professionistica, deve essere determinata entro i valori espressi dall’art. 12, comma 6, ultimo capoverso C.G.S. (da € 500,00 ad € 15.000,00). Infatti, pur tenendo conto della sussistenza dei presupposti della recidiva (come evidenziato dal Giudice sportivo nella decisione impugnata), le circostanze concrete non rappresentano quel caso particolarmente grave all’accertamento del quale la previsione sanzionatoria subordina l’applicazione della ulteriore penalizzante sanzione della disputa della gara a porte chiuse. La risultanze degli atti ufficiali di gara, infatti, nel loro complesso, non rappresentano alcun clima di particolare tensione o di animosità dei numerosi sostenitori delle due squadre, né il verificarsi di alcun fatto generatore di condizioni di pericolo di danno per le cose o le persone presenti allo stadio. In un contesto di sostanziale tranquillità, il fatto in sé della utilizzazione da parte dei sostenitori della società Taranto di materiale pirotecnico, collocabile cronologicamente in concomitanza di momenti significativamente coincidenti con l’ingresso in campo delle squadre e con la segnatura del goal della propria squadra, deve essere ragionevolmente ricondotto a manifestazioni di solo entusiasmo, seppure espresso con modalità sicuramente censurabili (tanto da ricevere tipizzazione nell’ambito del regime sanzionatorio stabilito dal C.G.S.), e non certo di violenza o aggressività. Per questi motivi, la Corte ritiene di dovere annullare la decisione oggetto di reclamo, rideterminando la sanzione nella sola ammenda seppure quantificata, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate ogni altra circostanza compresa la recidiva, nel superiore importo di € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Taranto Football Club di Taranto e annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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