F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SAVOIA 1908 S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/SAVOIA 1908 DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SAVOIA 1908 S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/SAVOIA 1908 DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
Nel corso della gara Torrecuso/Savoia del 5.1.2014, uno degli assistenti dell’arbitro veniva fatto oggetto, a partire dal 15° del secondo tempo, fino al termine della gara, di sputi, lancio di oggetti di vario genere nonché di spruzzi di acqua ed altre sostanze liquide da parte di sostenitori del Savoia. La gara iniziava con alcuni minuti di ritardo in quanto, alcuni tifosi del Savoia si erano introdotti nel recinto di gioco per montare uno striscione, sulla rete di recinzione, gara che subito dopo essere iniziata veniva nuovamente interrotta in quanto, i medesimi tifosi, cercavano di appendere un altro striscione. I tifosi stessi rimanevano a cavalcioni sulla rete di recinzione tanto da determinarne il cedimento che creava altresì un varco che consentiva l’ingresso nel recinto di gioco, varco usato al termine della gara per accedere sul terreno di gioco a festeggiare, dopo appunto il fischio finale, i propri giocatori. I tifosi del Savoia nel corso della partita si erano altresì resi responsabili dell’accensione di alcuni fumogeni. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. .n 72 del 2.1.2014), irrogava a carico della Società Savoia la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 2.000,00. Proponeva impugnazione la Società Savoia chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure tenuto conto che l’incontro si svolgeva fuori casa e che pertanto la responsabilità organizzativa doveva considerarsi attenuata. Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Evidenziava che non vi erano precedenti a carico della società stessa e che la gara si era svolta senza alcuna alterazione del suo regolare svolgimento. Sottolineava la Società Savoia che tutti gli accadimenti erano esclusivamente finalizzati a festeggiare i propri beniamini senza alcun episodio e manifestazione di violenza che avesse potuto mettere in pericolo giocatori avversari e la terna arbitrale. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società Savoia giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria. Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara (riportati altresì dal rappresentante federale) sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti verso uno degli ufficiali di gara. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Ancora in effetti tutte le altre azioni poste in essere dalla tifoseria non hanno assunto connotati di protesta e/o manifestazioni violente ma solo di esuberanza pur essendo comunque al di fuori dei normali canoni comportamentali. Conseguenzialmente, sembra equo eliminare la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse - anche in considerazione del fatto che, seppur destinatario di alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell’arbitro non ha riportato peculiari menomazioni - aumentando la sanzione pecuniaria che questa Corte determina in € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Savoia 1908 s.r.l. S.S.D. di Nola (Napoli) e annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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