F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA PRIMAVERA” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA PRIMAVERA” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Internazionale Milano, disputato in data 20 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Torino F.C. la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Curva Primavera” privo di spettatori, per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 13° ed al 30° del primo tempo) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. Il Giudice Sportivo riteneva, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società, “la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizioni di cui all’art. 16 n. 2bis C.G.S., in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Torino F.C., il quale sosteneva l’insussistenza della violazione contestata, rilevando come fosse altamente improbabile che un coro di cinquanta sostenitori potesse essere percepito distintamente da tutto lo stadio e, soprattutto, potesse essere attribuito con certezza ad un esiguo numero di persone posizionate nel medesimo settore. La società precisava, altresì, come la stessa si fosse immediatamente attivata per contestare gli episodi di discriminazione per origine territoriale avvenuti nel corso della gara e posti in essere esclusivamente dalla tifoseria interista. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 31 ottobre 2013, per la Società era presente l’Avv. Longo, il quale si riportava alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, considerato che il comportamento dei tifosi dell’Inter e del Torino era stato valutato nella medesima sede ai fini della offensività, e che il relativo referto era stato sottoscritto soltanto da uno dei due collaboratori della Procura Federale, sospeso il giudizio nel merito, disponeva con ordinanza interlocutoria del 31 ottobre 2013 di verificare la effettiva portata, dimensione e percepibilità dei cori effettuati dai sostenitori del Torino nonché ove erano posizionati i collaboratori della Procura Federale che avevano refertato. Depositata, in data 20 dicembre 2013, la relazione della Procura Federale, relativa agli accertamenti dalla stessa eseguiti sui cori intonati dalla tifoseria del Torino nel corso della gara in questione, il Torino F.C. presentava in data 8 gennaio 2014 le proprie memorie conclusionali, evidenziando come il contenuto del referto arbitrale, in particolare l’ivi allegata relazione del collaboratore della Procura Federale, Sig. Milardi, differisse da quanto risultante dagli accertamenti del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno e non trovasse riscontro nelle dichiarazioni, riportate nella predetta relazione di indagine della Procura Federale, dell’altro collaboratore della Procura Federale presente alla gara in questione, Sig. Burgio, il quale avrebbe, invero, affermato di non aver percepito alcun coro di discriminazione da parte dei tifosi del Torino. Alla nuova riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 10 gennaio 2014, per la Società è presente l’Avv. Longo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso e nelle predette memorie conclusionali. La Corte rileva come, alla luce delle risultanze dell’intera istruttoria condotta ed integrata nel corso del presente procedimento, sia evidente, in effetti, una significativa discrasia tra quanto refertato nella originaria relazione del collaboratore della Procura Federale e quanto invece risultante dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale, come da richiesta della Corte stessa. In particolare, nella relazione suppletiva di indagine, redatta dalla Procura Federale a seguito dei predetti accertamenti, viene fatto riferimento al resoconto formulato dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, dal quale risulta (i) che al 13° del primo tempo alcun coro è stato intonato dai tifosi del Torino, ma, al contrario, il coro incriminato è stato effettuato dalla tifoseria interista e (ii) che al 30° del primo tempo, il coro proveniente dalla Curva Primavera è diverso da quello risultante dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale. Inoltre, dalle dichiarazioni del Sig. Burgio, quale collaboratore della Procura Federale presente, insieme al Sig. Milardi, alla gara in questione, riportate nella predetta relazione di indagine, emerge come lo stesso non abbia potuto confermare che i tifosi del Torino avessero intonato cori di discriminazione per origine territoriale, dal momento che “i circa 3.000 tifosi del Torino posizionati nella Curva Maratona, che si trovava nelle sue vicinanze, intonavano cori non di natura discriminatoria che, sovrapponendosi, gli impedivano di comprendere le esatte parole di quelli intonati sia dai sostenitori dell’Inter, che da quelli del Torino nella Curva Primavera”. Ciò detto, la Corte rileva che il numero dei tifosi responsabili dei cori sanzionati appare chiaramente insufficiente ad integrare il requisito della “dimensione”, oltre che quello della percepibilità, previsti dall’art. 11, comma 3, C.G.S., ai fini della configurabilità della fattispecie oggetto del presente procedimento come comportamento di discriminazione per origine territoriale. Sulla base,infatti, di quanto risulta dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale e dai successivi accertamenti effettuati da quest’ultima, i tifosi che hanno intonato i cori in questione erano, infatti, soltanto cinquanta, e quindi una minima parte rispetto ai 3.000/4.000 tifosi torinisti che occupavano, nel corso della suddetta gara, la Curva Primavera. Pertanto, non risultando in base alle norme del Codice Giustizia Sportiva possibile, per fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, applicare una sanzione diversa e minore rispetto a quella prevista dall’art. 11, comma 3, C.G.S., in base anche alla gravità della condotta posta in essere, la Corte ritiene doveroso annullare la sanzione irrogata al Torino F.C.. Per questi motivi, la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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