F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAMMARELLA CARLO SEGUITO GARA TRAPANI/VIRTUS LANCIANO DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 3.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAMMARELLA CARLO SEGUITO GARA TRAPANI/VIRTUS LANCIANO DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 3.12.2013)
La Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha, in data 5 dicembre 2013, preannunciato a mezzo fax reclamo avverso la squalifica del sig. Mammarella Carlo, per 3 giornate effettive di gara, di cui al Com. Uff. n. 41 del 3 dicembre 2013. Con comunicazione in data 6 dicembre 2013 sono stati trasmessi a mezzo fax alla detta società gli atti pervenuti dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di ricezione della comunicazione medesima. Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito preannuncio, il ricorso come sopra proposto dal Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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