DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 12/02/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO JESINA CALCIO SRL – MATELICA CALCIO A.S.D.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°86 del 12/02/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
JESINA CALCIO SRL - MATELICA CALCIO A.S.D.
Il Giudice sportivo,
Esaminato il reclamo trasmesso, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. Jesina con il quale si deduce un errore tecnico intervenuto nella gara di cui all'oggetto, per avere l'arbitro, intorno all'85º minuto, sul risultato di 1-2 per la squadra ospite, assegnato un calcio di punizione in favore del Matelica a seguito di un presunto fallo del calciatore Cardinali Nicola della Jesina. E' vero, si sostiene nel reclamo, che il predetto calciatore aveva, a gioco in svolgimento, allontanato con le mani il pallone, ma trattavasi di un pallone lanciato sul terreno di gioco da un sostenitore del Matelica.
L'errore dell'arbitro, che nella circostanza avrebbe dovuto far riprendere la gara con una rimessa da parte propria, aveva influito sul regolare svolgimento della gara di cui pertanto si chiede la ripetizione; rilevato che l'A.S.D. Matelica non ha presentato controdeduzioni;
osserva:
il reclamo non è fondato.
Il referto arbitrale, atto avente fede privilegiata, non fa cenno alcuno dell'episodio che forma oggetto del reclamo.
Va rilevato in ogni caso che il fatto in oggetto, quand'anche si fosse verificato nei termini di cui al reclamo, sarebbe per sua natura valutabile con criteri esclusivamente tecnici, di talché, ai sensi dell'art. 17 co. 4 CGS, ne sarebbe precluso l'esame da parte di questo Giudice.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo:
- rigetta il reclamo proposto dalla S.S.D. Jesina;
- conferma il risultato della gara con il punteggio di Jesina – Matelica 1-2;
- dispone di addebitare la tessa di reclamo