DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°86 del 12/02/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ANZIOLAVINIO – CALCIO SAN CESAREO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°86 del 12/02/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ANZIOLAVINIO - CALCIO SAN CESAREO
Il Giudice sportivo,
Esaminato il reclamo trasmesso, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. San Cesareo, con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Ugolini Daniele per avere il medesimo partecipato alla gara di cui all'oggetto pur non avendo scontato la precedente squalifica irrogatagli da questo Giudice come da C.U. n. 75del 17 gennaio 2014;
rilevato che nelle proprie controdeduzioni l'A.S.D. Anziolavinio ha eccepito di aver agito in buona fede essendo stata tratta in inganno "dalla erronea ed ingannevole comunicazione ufficiale" in quanto:
- sui Comunicati Ufficiali nn. 47 e 51 si attribuiva al calciatore Ugolini Davide (della Anziolavinio) una prima e seconda infrazione, mentre nei Comunicati Ufficiali nn. 70 e 74 si attribuiva al calciatore Ugolini Daniele (della Anziolavinio) una prima e seconda infrazione;
- l'errata corrige riportata sul Comunicato Ufficiale n. 75 (con corretta imputazione delle quattro infrazioni al calciatore Ugolini Daniele e conseguente irrogazione al medesimo della squalifica per una gara) era stata ignorata dall'A.S.D. Anziolavinio giacché il C.U. era intitolato "Recuperi" rispetto ai quali la società non aveva motivo di interesse;
rilevato che la S.S.D. San Cesareo non ha replicato alle controdeduzioni della A.S.D. Anziolavinio;
osserva
Il reclamo è fondato.
Risulta dagli atti che il calciatore Ugolini Daniele ha partecipato alla gara A.S.D. Anziolavinio
- S.S.D. San Cesareo del 19 gennaio 14 malgrado non avesse titolo per prendervi parte in quanto squalificato per una gara giusta il C.U. n. 75 del 17 gennaio 2014.
A norma dell'art. 22 co. 11 del Codice di giustizia sportiva, "tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale".
Ne deriva che la pubblicazione di un provvedimento in un C.U. integra la piena conoscenza dello stesso da parte di tutti i soggetti dell'Ordinamento federale (società, dirigenti, calciatori etc.).
Nel caso di specie, pertanto, la sanzione della squalifica irrogata al calciatore Ugolini Daniele, squalifica pubblicata all'interno del suddetto Comunicato Ufficiale, non poteva essere ignorata nè dall'A.S.D. Anziolavinio, nè, a maggior ragione, dallo stesso calciatore che sul terreno di gioco era stato destinatario dei provvedimenti.
Alla luce della norma sopra richiamata, la intestazione del Comunicato("Recuperi") non esimeva la società reclamante dall'obbligo di accertarsi del relativo contenuto, costituendo il titolo del Comunicato una indicazione meramente formale, priva di effetti sostanziali.
Né la circostanza della indicazione della 1^ e 2^ infrazione riferita al calciatore Ugolini Davide (Anziolavinio) anziché al calciatore Ugolini Daniele (della medesima società) contenuta nei precedenti Comunicati Ufficiali può assumere rilevanza nei termini attribuitile dalla reclamante.
L'A.S.D. Anziolavinio, con un minimo livello di attenzione, era perfettamente in grado di avvedersi dell'errata attribuzione al calciatore Ugolini Davide delle infrazioni di cui ai Comunicati 47 e 51, posto che nella propria squadra non vi era alcun altro calciatore con il medesimo cognome e, una volta rilevato l'errore, avrebbe dovuto darne immediata comunicazione a questo Ufficio.
Commento alcuno merita poi il comportamento del calciatore, al quale evidentemente non sono noti i principi di lealtà, correttezza e probità richiamati dall'art. 1 del C.G.S.. Come accennato in precedenza, quel calciatore (Ugolini Daniele) era stato oggetto per quattro volte di un provvedimento di ammonizione ed era pertanto il primo, sia all'interno della squadra sia all'interno della Società, ad essere ben consapevole che quei provvedimenti comportavano la squalifica.
Le considerazioni innanzi esposte inducono questo Giudice a ritenere che la reclamante non poteva ignorare che il calciatore Ugolini Daniele era incorso nella 4^ infrazione e che, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara di cui all'oggetto non avendo ancora scontato la squalifica inflittagli.
P.Q.M.
- Il Giudice Sportivo accoglie il reclamo proposto dalla S.S.D. San Cesareo ed infligge alla A.S.D. Anziolavinio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio per 0-3 della gara A.S.D. Anziolavinio - S.S.D. San Cesareo del 19 gennaio 2014.
- Nulla per la tassa di reclamo.