COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 13/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMATORI CALCIO AVEZZANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2014 DEL CALCIATORE MAZZEI SETTIMIO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI AIELLI / AMATORI CALCIO AVEZZANO, DISPUTATA IL 18.01.2014 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE, GIRONE “A” L’AQUILA (C.U. N°24 DEL 23.1.2014 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 13/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMATORI CALCIO AVEZZANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2014 DEL CALCIATORE MAZZEI SETTIMIO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI AIELLI / AMATORI CALCIO AVEZZANO, DISPUTATA IL 18.01.2014 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE, GIRONE “A” L’AQUILA (C.U. N°24 DEL 23.1.2014 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Amatori Calcio Avezzano ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore Settimio Mazzei, perché spingeva fortemente al petto l’arbitro, facendolo indietreggiare di alcuni passi; inoltre mentre usciva dal campo assumeva atteggiamento irriguardoso. La società appellante ha contestato l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore non avrebbe avuto nessun contatto fisico con l’arbitro, ma si sarebbe limitato a rivolgersi in maniera irriguardosa verso quest’ultimo. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione adottata nei confronti del Mazzei può essere ridotta in quanto, dagli atti acquisiti, il comportamento tenuto dal calciatore può essere qualificato quale protesta smodata, anziché come un vero e proprio atto di violenza. Per quanto precede, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mazzei Settimio fino al 30.6.2014, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it