COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – DEFERIMENTO (Prot. 1217/1006pf12-13/AM/ma) PICCINNI MICHELARCANGELO
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 12.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2 - DEFERIMENTO (Prot. 1217/1006pf12-13/AM/ma) PICCINNI MICHELARCANGELO
PREMESSO
Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 20 Settembre 2013, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA:
1. PICCINNI MICHELARCANGELO, all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 01, comma 01 C.G.S. e dell’art. 05, commi 1 e 4 C.G.S., per aver espresso in occasione della gara del Campionato di Eccellenza MIGLIONICO – VIGGIANO del 21/04/2013 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di una Società operante nell’ambito della F.I.G.C., attribuendo infondatamente alla medesima la commissione di illeciti sportivi volti all’alterazione delle ultime gare di campionato dalla stessa disputate;
Che la C.D.T. nella seduta del 08 Febbraio 2014, chiamata all’esito di reiterati rinvii dalle parti sollecitati, verificata la regolarità delle comunicazioni alle parti deferite e interessate tempo per tempo indirizzate, procedeva all’audizione del Rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per:
2. PICCINNI MICHELARCANGELO inibizione per mesi sei (6);
Che il deferito, benché regolarmente convocato, non si presentava né produceva scritti difensivi a discarico.
Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA:
Verificata la propria competenza;
Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di PICCINNI MICHELARCANGELO per i fatti negli stessi riportati e ad esso ascritti;
Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione del deferito e la conseguente, omessa coltivazione della attività difensive allo stesso riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa COMMISSIONE a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate;
Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti dal tesserato PICCINNI MICHELARCANGELO all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO tenuti integrino le violazioni contestate in relazione al grado di responsabilità nella realizzazione dell'evento per cui è deferimento;
Accertato in forza delle emergenze istruttorie come il ripetuto PICCINNI MICHELARCANGELO all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO debba effettivamente rispondere delle violazioni dalle norme regolate per avere per aver espresso in occasione della gara del Campionato di Eccellenza MIGLIONICO - VIGGIANO del 21/04/2013 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di una Società operante nell’ambito della F.I.G.C., attribuendo infondatamente alla medesima la commissione di illeciti sportivi volti all’alterazione delle ultime gare di campionato dalla stessa disputate;
Constatato come gli elementi probatori in corso di indagine raccolti non ammettano dubbi sulle responsabilità del deferito essendo stato accertato, in forza delle deposizioni acquisite agli atti come le gravissime affermazioni di PICCINNI MICHELARCANGELO all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO in ordine alla commissione di presunti illeciti da parte della Società AURORA NICOLA RUSSO TURSI (oggi A.S.D. TURSI ROTONDELLA) oltre che assolutamente generiche, non circostanziate e prive di qualsivoglia supporto probatorio non abbiano trovato in sede investigativa nessun riscontro utile a conferirne una qualche fondatezza e neppure una loro ipotetica verosimiglianza;
Osservato, in definitiva, come, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il comportamento dal ridetto PICCINNI MICHELARCANGELO all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO tenuto integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni;
Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità del deferito, in relazione ai fatti ad esso ascritti e quindi a PICCINNI MICHELARCANGELO, all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO, perché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 01, comma 01 C.G.S. e dell’art. 05, commi 1 e 4 C.G.S., aveva espresso in occasione della gara del Campionato di Eccellenza MIGLIONICO - VIGGIANO del 21/04/2013 giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione di una Società operante nell’ambito della F.I.G.C., attribuendo infondatamente alla medesima la commissione di illeciti sportivi volti all’alterazione delle ultime gare di campionato dalla stessa disputate, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.;
Ritenuto come la gravità degli illeciti oggetto di deferimento mirati a ledere la reputazione di altri soggetti tesserati presso la F.I.G.C. e l’assenza di circostanze qualificabili come attenuanti non consentano a questa C.D.T. di operare un temperamento delle sanzioni dalla Procura Federale avanzate;
P.Q.M.
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in accoglimento delle richieste dalla Procura Federale in persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 08 Febbraio 2014 formulate, così provvede ed irroga a:
• PICCINNI MICHELARCANGELO, all’epoca dei fatti Segretario con delega di rappresentanza della Società A.S.D. MIGLIONICO CALCIO inibizione per complessivi mesi sette (7) dei quali mesi uno (1) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S..
La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – DEFERIMENTO (Prot. 1217/1006pf12-13/AM/ma) PICCINNI MICHELARCANGELO"