COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 105 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.58 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 23.1.2014 (squalifica del calciatore IENUSO Antonino fino al 23/4/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 105 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.58 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 23.1.2014 (squalifica del calciatore IENUSO Antonino fino al 23/4/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate della Società reclamante; premesso che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati; rilevato che il rapporto arbitrale è assistito da presunzione di verità; ritenuto che il sig. Ienuso Antonino si è reso responsabile di atto di protesta violenta nei confronti del direttore di gara; ritenuto che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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