COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 del 07.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri CUM Emanuele e SCHERZO Massimo, nonché della società A.S.D. TARCENTINA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 del 07.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri CUM Emanuele e SCHERZO Massimo, nonché della società A.S.D. TARCENTINA. Il deferimento: con raccomandata dd 18.11.2013, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. CUM Emanuele, presidente della ASD TARCENTINA, il sig. SCHERZO Massimo e la società A.S.D. TARCENTINA per rispondere rispettivamente: - Il primo della violazione di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, nonché 11 commi 1 e 2, secondo capoverso C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di responsabilità per comportamenti discriminatori per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro al termine di una gara Juniores del 20.04.2013 proferendo nei confronti del direttore di gara una frase offensiva e discriminatoria, come segnalato dal direttore di gara; - Il secondo della violazione dell’art. 1 co. 1 CGSe dell’art. 66 NOIF per essere entrato senza averne l’autorizzazione nello spogliatoio dell’arbitro al termine della gara medesima; - La società A.S.D. TARCENTINA, a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 11 comma 4 CGS per la condotta posta in essere dal suo presidente CUM Emanuele; ai sensi dell’art. 4 co. 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al suo dirigente SCHERZO Massimo. Il dibattimento. Convocati per la riunione dell’30.01.2014, avanti alla CDT FVG comparivano i sigg.ri CUM Emanuele e il sig. SCHERZO Massimo, il primo anche in qualità di Presidente della A.S.D. TARCENTINA, entrambi assistiti dal medesimo legale. Nessuna difesa scritta avevano svolto nei termini di regolamento. La difesa del presidente evidenziava la insussistenza di riscontri alle dichiarazioni dell’arbitro e l’affermazione che in ogni caso la frase razzista non appartiene al suo modo d’essere. Contestando ancora la veridicità delle affermazioni dell’arbitro, il sig. CUM ciò nonostante chiedeva di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale. Dal canto suo, la difesa del sig. SCHERZO rappresentava che la sua presenza in loco era limitata al suo ruolo di custode del campo e che in tale veste egli era intento a riparare la porta di ingresso dello spogliatoio. Contestava, quindi, anch’egli la veridicità o, comunque, la chiave di lettura data dalla Procura Federale alla sua presenza in spogliatoio. Chiedeva di non patteggiare, ritenendo di non aver violato le norme contestategli. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni Il sig. CUM, per sé e per la società, ha concordato con la Procura Federale ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig. CUM Emanuele in mesi 6 e giorni 20 di inibizione (pena base mesi 10 ridotta di un terzo); quanto all’A.S.D. TARCENTINA euro 400 di ammenda (sanzione base euro 600 ridotta di un terzo). Quanto al sig. SCHERZO Massimo, la Procura Federale chiedeva l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi uno; l’incolpato chiedeva il proprio proscioglimento dal deferimento. La motivazione. Il convulso finale di quella gara è passato già più volte davanti a questa CDT, due volte in secondo grado in sede di reclamo avverso le due distinte decisioni del GST, e questa volta in un sostanziale primo grado in esito alla rimessione degli atti da parte della Procura Federale, a ciò interessata dalla CDT. Gli accertamenti effettuati dalla Procura Federale hanno permesso di confermare che effettivamente ed indiscutibilmente autore del fatto descritto a referto dal direttore di Gara fosse un tesserato, nella persona del sig. CUM Emanuele, presidente della ASD TARCENTINA. Va detto, infatti, che l’Arbitro aveva indicato a referto che un soggetto estraneo a quelli indicati in distinta, e non identificato, era entrato nel suo spogliatoio presentandosi come presidente della ASD TARCENTINA. Diverse sono state le modalità di condotta di quel soggetto: in un primo momento si era approcciato con atteggiamento gentile e colloquiale, in un secondo accesso con fare aggressivo, contestando all’arbitro con veemenza determinate condotte, per poi, in un terzo distinto momento, appellarlo con frasi indiscutibilmente di discriminazione per ragione di razza e di provenienza. Atteso che l’arbitro ha dichiarato a referto di non aver riconosciuto quella persona presentatasi quale presidente della ASD TARCENTINA, la CDT ha verificato dagli atti resi nella sua disponibilità in sede di appello l’assenza di un riconoscimento, che invece il GST aveva ottenuto in data 08.05.2013 mediante supplemento di rapporto. Nulla emergendo dagli atti, e nulla avendo riferito il GST nella sua decisione in ordine al supplemento di rapporto ed in ordine al riconoscimento avvenuto, la CDT ritenne che il GST avesse provveduto nei confronti del sig. CUM in assenza dei presupposti regolamentari. Così la CDT prontamente accolse il reclamo e revocò la inibizione irrogata dal GST, in quanto apparentemente assunta al di fuori dei canoni processuali minimi di garanzia. Contemporaneamente rimise gli atti alla Procura perché procedesse alla ricognizione dei fatti e alla individuazione dell’autore delle espressioni razziste senza sapere che, in verità, il GST aveva già ottenuto il riconoscimento per aver rammostrato all’arbitro, chiamato ad integrare il rapporto, una foto del presidente CUM. In forza del provvedimento del GST, revocato dalla CDT, il sig. CUM ha già subito l’esecuzione dell’inibizione per sedici giorni, dal 09.05.2013 (c.u. 41 Del. Prov. di Udine del 08.05.2013) al 24.05.2013 (c.u. 137 C.R. FVG del 24.05.2013) inclusi. L’organo giudicante ritiene così corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. CUM Emanuele mesi 6 e giorni 20 di inibizione, di cui 16 già scontati; - A.S.D. TARCENTINA euro 400 di ammenda; A questo punto, la CDT deve procedere alla disamina dell’ulteriore deferimento, a carico del sig. SCHERZO Massimo. La posizione del sig. SCHERZO Massimo è particolare. Anche questi non era in distinta, per cui non è stato riconosciuto dall’arbitro, e l’addebito nei suoi confronti è emerso solo in esito al supplemento di indagine da parte della Procura Federale. La CDT non può però nascondersi che gli atti ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata per quanto accade in occasione della gara sotto l’attenzione dell’arbitro, non hanno minimamente fatto cenno alla condotta oggi contestata al sig. SCHERZO. Il direttore di gara non ha mai rilevato la violazione oggetto di questo deferimento: né a referto, né nel supplemento di referto, e neppure in sede di indagine da parte della Procura Federale, in calce alla quale ha dettato: “Non ho altro da aggiungere”. Non solo, ma dalle stesse uniche fonti da cui emerge la condotta del sig. SCHERZO, appare come la sua presenza negli spogliatoi quale tesserato non inserito in distinta, e come tale non riconosciuto né, tanto meno, autorizzato, non possa essere sfuggita al direttore di gara. La posizione del sig. SCHERZO emerge solo dalle parole rese in sede di indagine al rappresentante della Procura federale da un altro tesserato, il quale ha raccontato di aver notato negli spogliatoi un’accesa discussione “tra l’arbitro, il nostro portiere, ed il sig. SCHERZO Massimo, nostro dirigente ed allenatore non autorizzato ad entrare perché non inserito in distinta”O secondo quella testimonianza, una volta entrato il presidente CUM, “sia io che lo SCHERZO abbiamo invitato il nostro presidente e l’arbitro a calmarsi"”. Lo stesso sig. SCHERZO ha poi tranquillamente confermata la sua presenza negli spogliatoi, giustificandola in considerazione del fatto che egli è custode del campo e in quel frangente era stato chiamato a riparare la serratura della porta dello spogliatoio ‘locali’, nell’ambito delle proprie funzioni. In questi termini, se è vero che il sig. SCHERZO non era autorizzato a stare nella zona spogliatoi, è anche vero che l’arbitro in ben tre occasioni (referto, supplemento e dichiarazioni rese alla Procura Federale in sede di istruttoria) non ha riferito di questa presenza, considerandola all’evidenza giustificata dalla necessità di intervento sulla porta dello spogliatoio. Comunque la condotta del sig. SCHERZO non è stata di disturbo alle funzioni arbitrali lungo tutto il frangente più acceso, diversamente l’arbitro non avrebbe mancato di farne cenno a referto, così come ha fatto con il presidente CUM. Non solo, ma la posizione del sig. SCHERZO nell’occasione è stata chiaramente mitigante (ha “invitato il nostro presidente e l’arbitro a calmarsi”), risultando così una presenza positiva in un ambiente surriscaldato. E la ratio del divieto di accesso alle persone non riconosciute va letta proprio nella necessità di dare all’arbitro la maggior serenità e sicurezza possibile. Ne consegue che, se la violazione contestata dal deferimento al sig. SCHERZO c’è, la sua portata deve limitarsi al dato formale. P.Q.M. La CDT-FVG dispone a carico del sig. SCHERZO Massimo la sanzione della ammonizione. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall’avv. Severino Lodolo e dal dott. AlfonsoDavide D’Angelo (componenti effettivi), dal dott. Alessandro Benzoni, dall’avv. Luca De Pauli e dall’avv. Andrea Canzian (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 30.01.2014 ha assunto la seguente decisione:
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