COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. CHIUSSI Massimo, nonché della società A.S.D. ISM GRADISCA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. CHIUSSI Massimo, nonché della società A.S.D. ISM GRADISCA. Il deferimento: con raccomandata dd 28.11.2013, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. CHIUSSI Massimo, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. ISM Gradisca e la società A.S.D. ISM Gradisca per rispondere rispettivamente: - Il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e al CU n. 201 LND, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2011-2012 un accordo economico con un proprio allenatore, per importo superiore a quello previsto in sede normativa e senza preventivo tesseramento; - La società A.S.D. ISM Gradisca, a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4, comma 1 CGS per la condotta posta in essere dal suo presidente pro tempore, come sopra descritto. Il dibattimento. Convocati per la riunione dell’30.01.2014, avanti alla CDT FVG comparivano il sig. CHIUSSI Massimo, per sé e quale rappresentante della A.S.D. ISM Gradisca. Nessuna difesa scritta è stata svolta nei termini di regolamento. La difesa evidenziava che l’accordo in oggetto era “di massima” e che era stato sottoscritto solamente per l’ipotesi in cui il proprio interlocutore avesse svolto effettivamente le funzioni di allenatore. Lo stesso sottolineava che l’interessato avesse svolto solo il periodo di preparazione, durato circa un mese. Rimarcando ulteriormente la natura “interna” della scrittura privata di accordo, il sig. CHIUSSI ciò nonostante chiedeva di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale. Le conclusioni La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Il sig. CHIUSSI ha concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig. CHIUSSI Massimo in mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo); quanto all’A.S.D. ISM Gradisca euro 333,00 di ammenda (sanzione base euro 500 ridotta di un terzo). La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica, nonostante le motivazioni addotte dai deferiti. Un tanto anche in considerazione delle risultanze della vertenza avente lo stesso oggetto avanti il Collegio arbitrale presso la LND (agli atti). L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. L’organo giudicante ritiene così corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. CHIUSSI Massimo in mesi 2 di inibizione; - A.S.D. ISM GRADISCA euro 333,00 di ammenda; Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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