COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DUEPIGRECO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 150, DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE IORIO CARLO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MOLFETTA DOMENICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 30.1.2014 (Gara: DUEPIGRECOROMA – REAL BRACCIANO del 25.1.2014 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DUEPIGRECO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 150, DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE IORIO CARLO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MOLFETTA DOMENICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 40 DEL 30.1.2014 (Gara: DUEPIGRECOROMA – REAL BRACCIANO del 25.1.2014 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Disponde l’audizione dell’arbitro. In un successivo comunicato verranno rese note le motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it