COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 17.1.2014 (Gara: ALATRI LA PISEBA – CERTOSA del 14.12.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRI LA PISEBA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 140 DEL 17.1.2014 (Gara: ALATRI LA PISEBA - CERTOSA del 14.12.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo proposto dalla Società ALATRI LA PISEBA , con cui contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure di assegnare la vittoria a tavolino alla Società CERTOSA, per aver la reclamante effettuato 6 sostituzioni anziché le 5 regolamentari; ascoltata la Società ricorrente che, anche in sede di audizione, ha confermato il contenuto del reclamo. A sostegno di tale richiesta, pone in evidenza che le sostituzioni avvenute nel corso della gara sono state cinque, come stabilito dal regolamento e non sei come riportato erroneamente dall’arbitro nel frontespizio del proprio referto. Precisa, a tal riguardo, la Società ALATRI LA PISEBA che a seguito dell’infortunio di un proprio calciatore, avvenuto al 44mo del secondo tempo, veniva decisa la sostituzione dell’infortunato con altro giocatore, che però non si concretizzava in quanto l’arbitro stesso, avvertiva i dirigenti che si sarebbe trattato della sesta sostituzione, e che comunque il tutto avveniva a gioco fermo. La Società reclamante ha ricordato, nell’occasione, una sentenza della CAF, in cui veniva specificato che “la procedura della sostituzione, non era stata completata in quanto il gioco non era ripreso” stabilendo il principio per cui “è la ripresa del gioco che rende effettiva una sostituzione”. Ed è per tutti questi motivi che la ricorrente chiede l’annullamento della decisione riportata in epigrafe. Questa Commissione Disciplinare ha esaminato tutti i documenti in suo possesso e si è resa conto dello stato di confusione che si è creato all’atto dell’ultima sostituzione, ma che l’arbitro ha chiarito, allorchè ha precisato nel proprio rapporto che l’episodio oggetto di contestazione si è verificato a gioco fermo e prima della effettuazione della rimessa laterale. Alla luce di quanto sopra, si ritengono assumibili le argomentazioni poste in essere dalla reclamante. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 157 del 7.2.2014, ripristinando il risultato conseguito sul campo: ALATRI – CERTOSA 1 – 0 La tassa reclamo va restituita.
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