COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PRO ROMA – REAL TUSCOLANO del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PRO ROMA – REAL TUSCOLANO del 5.1.2014 – Campionato I Categoria) La Società REAL TUSCOLANO con il presente ricorso lamenta l’eccessività della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo di primo grado con il C.U. indicato in oggetto e chiedendo l’annullamento dell’ammeda di € 350,00. Sostiene la ricorrente che i calciatori ed i dirigenti della sua squadra, nonostante l’aggressione subita, si recavano tranquillamente negli spogliatoi, dopo aver calmato la situazione di eccessivo nervosismo, che si era creato a seguito dell’aggressione subita da un proprio calciatore. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto gli atti di gara, in cui l’arbitro evidenzia che un tesserato della Società REAL TUSCOLANO, non identificato, gli lanciava dell’acqua contenuta in una borraccia, attingendolo al viso ed alla divisa, rivolgendogli offese e minacce, deve comunque far presente che il tutto è scaturito dal comportamento tenuto da un calciatore della Società PRO ROMA, il quale colpiva con un pugno un avversario, che era costretto successivamente a recarsi per le cure del caso al Pronto Soccorso di un ospedale. Da tutto ciò emerge chiarametne che la responsabilità di quanto accaduto al Direttore di gara è da addebitarsi alla Società REAL TUSCOLANO, ma che comunque, tenuto conto dei gravi comportamenti tenuti da tesserati dell’altra squadra, che hanno determinato certamente una reazione deprecabile, si è dell’avviso che dalla ricostruzione dei fatti si può rideterminare l’importo dell’ammenda in una misura più consona rispetto a quanto accaduto. Tutto ciò premesso,q uesta Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad € 200 l’ammenda a carico della Società REAL TUSCOLANO, così come anticipato sul C.U. n. 157 del 7.2.2014 La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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