COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2016 A CARICO DEL CALCIATORE LO PRESTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 19.12.2013 (Gara: URBETEVERE – ATLETICO ACILIA del 14.12.2013 – Campionato G.mi Prov. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2016 A CARICO DEL CALCIATORE LO PRESTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 19.12.2013 (Gara: URBETEVERE – ATLETICO ACILIA del 14.12.2013 – Campionato G.mi Prov. Fascia B) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 31.12.2014 la squalifica a carico del calciatore LO PRESTI FEDERICO e di confermare l’ammenda di € 100 a carico della Società. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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