COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo dell’ASD Ronchese avverso la squalifica del calciatore Roberto Bergesio fino all’11.9.2014. Gara Masone – Ronchese dell’11.1.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 39 del 16.1.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo dell’ASD Ronchese avverso la squalifica del calciatore Roberto Bergesio fino all'11.9.2014. Gara Masone - Ronchese dell'11.1.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 39 del 16.1.2014. “Espulso al 41’ p.t. in quanto, dopo aver subito un fallo, cadendo a terra colpiva volontariamente con un calcio alla testa un giocatore della squadra avversaria che, in quel frangente, si trovava a sua volta per terra. A seguito del colpo subito, il calciatore avversario perdeva i sensi per alcuni secondi e si rendeva necessario l’intervento dell’ambulanza affinché il giocatore colpito potesse essere trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. La sanzione deve essere determinata in misura superiore al minimo edittale: per la violenza del colpo inferto, tale da determinare la perdita dei sensi del giocatore colpito ed il suo successivo trasporto presso il Nosocomio; per l’efferatezza dell’aggressione, portata nei confronti di soggetto a terra, quindi indifeso, e rivolta verso una parte del corpo particolarmente vulnerabile, la testa; per l’incompatibilità di tale comportamento con i principi di lealtà, rispetto alla salute altrui e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva”. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Roberto Bergesio fino all’11.09.2014. La sanzione è stata appellata, con rituale reclamo, dall’ASD Ronchese che la ritiene ingiusta e troppo pesante perché, in altri recenti similari episodi, il giudice sportivo aveva punito i colpevoli con squalifiche di durata inferiore. Chiede pertanto che la squalifica del proprio tesserato sia allineata a quelle dei due casi richiamati nell’istanza. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può trovare accoglimento. Già altre volte questo giudicante si è pronunciato in merito al raffronto tra sanzioni appellate con altre irrogate in passato per casi ritenuti simili, ed ha sempre respinto le richieste dei ricorrenti perché ogni provvedimento sanzionatorio trova la sua motivazione da resoconti di gara che presentano situazioni e avvenimenti determinatisi in contesti e con dinamiche non sovrapponibili l’uno all’altro; e, in ultimo, non è neppure dimostrato che le sanzioni inflitte per i casi citati a difesa siano congrue e invece sia eccessiva quella inflitta al calciatore. Ciò premesso, poiché la sanzione irrogata in primo grado al calciatore Roberto Bergesio appare equa e appropriata in relazione ai fatti emergenti dagli atti, la Commissione Disciplinare respinge il reclamo dell’ASD Ronchese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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