COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo della società A.S. Andora A.S.D. avverso la squalifica dell’allenatore Simone Rattalino fino al 30.4.2014. Gara Veloce – Andora dell’11.1.2014 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 39 del 16.1.2014.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 - Reclamo della società A.S. Andora A.S.D. avverso la squalifica dell'allenatore Simone Rattalino fino al 30.4.2014. Gara Veloce - Andora dell'11.1.2014 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 39 del 16.1.2014. Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S. Andora A.S.D. si è opposta alla decisione, apparsa sul C.U. n. 39 del 16.1.2014, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore Simone Rattalino la squalifica fino al 30 aprile 2014 in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara del Campionato Juniores Regionale Veloce - Andora dell’11.1.2014. Il Rattalino, soggetto in costanza di squalifica, si rendeva protagonista di una condotta gravemente antisportiva apostrofando il direttore di gara con frasi ingiuriose e irriguardose, incitando i suoi ragazzi ad avere comportamenti violenti verso gli avversari e indirizzando offese e ingiurie anche all’allenatore dell’altra squadra. Con il proprio ricorso la società, riferendosi all’art. 1 comma 1 CGS e all’art. 40 comma 1 del Regolamento dell’AIA, arriva alla conclusione che la condotta dell’arbitro non è stata improntata ai canoni comportamentali previsti dai sopra citati articoli: • perché nel rapporto di gara, che appare lacunoso e impreciso, non sono riportate le modalità di riconoscimento dell’allenatore né il posto preciso dove lo stesso si trovava, se in tribuna o altrove; Secondo la reclamante il tutto sottrarrebbe al resoconto quel valore di prova assoluta attribuitagli dalla norma e consentirebbe di ottenere la revoca del provvedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione della squalifica. In giudizio è comparso il rappresentante della società che ha insistito su quanto eccepito in difesa e sulle richieste finali. La Commissione Disciplinare, respinta preliminarmente la richiesta d’audizione dell’allenatore Rattalino non essendo consentito a un tesserato colpito da squalifica rappresentare la società o intervenire in propria difesa in mancanza di un reclamo da lui stesso direttamente proposto, osserva come siano ultronee le eccezioni proposte poiché il giudizio sportivo si svolge su situazioni e su fatti emergenti dal resoconto arbitrale nulla influendo, nell’irrogazione della pena, l’indicazione del momento e del punto della struttura in cui sono avvenuti. Quanto alla richiesta subordinata la stessa va respinta perché la sanzione appare equamente inflitta nella misura in cui tiene conto dell’istituto della recidiva disciplinato dall’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva: il Rattalino si è reso colpevole, nel corso della corrente stagione sportiva 2013 – 2014, di analoghe infrazioni (vedi C.U. n. 28 e 33) il che ha inevitabilmente portato il Giudice Sportivo ad aggravarne la squalifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come proposto dalla società A.S. Andora A.S.D. e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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