COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 16.01.2014 a carico di ANGELOV IVAYLO VENCHOV, calciatore per la violazione dell’art. 1 comma 1 /2 e 10CGS in relazione all’art. 40 comma 11 bis NOIF per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella Stagione Sportiva 2012/2013 per la soc. FCD MAREK senza averne titolo.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 16.01.2014 a carico di
ANGELOV IVAYLO VENCHOV, calciatore per la violazione dell'art. 1 comma 1 /2 e 10CGS in relazione all'art. 40 comma 11 bis NOIF per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella Stagione Sportiva 2012/2013 per la soc. FCD MAREK senza averne titolo.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il il sig. ANGELOV IVAYLO VENCHOV in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini
- ANGELOV IVAYLO VENCHOV squalifica fino al 12.04.2014
OSSERVA
il comportamento addebitato al deferito risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS
APPLICA
a ANGELOV IVAYLO VENCHOV la squalifica fino al 12.04.2014
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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