COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisp. Aurora Calcio ASD Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 26-01-2014 tra Aurora Calcio / Mandello C.U. n. 38 del CRL datato 30-01-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisp. Aurora Calcio ASD Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 26-01-2014 tra Aurora Calcio / Mandello C.U. n. 38 del CRL datato 30-01-2014 La società POL. AURORA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MORABITO Marco Andrea per due gare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è pervenuto entro i termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. A del C.G.S., le sanzioni inflitte ai calciatori fino a due giornate o squalifica a termine fino a quindici giorni. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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