COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società LEGNANO CALCIO Camp. Juniores reg. Gir. A Gara del 25-01-2014 tra Gerenzano / Legnano Calcio C.U. n. 38 del CRL datato 30-01-2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società LEGNANO CALCIO Camp. Juniores reg. Gir. A
Gara del 25-01-2014 tra Gerenzano / Legnano Calcio
C.U. n. 38 del CRL datato 30-01-2014
La società LEGNANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MARCHI Stefano per cinque gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti così come realmente accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è pervenuto entro i termini regolamentari, rileva: da rapporto di gara emerge chiaramente che il calciatore MARCHI Stefano ha tenuto un comportamento aggressivo e di disprezzo nei confronti di un avversario.
Tuttavia, alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione la sanzione deve essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
la sanzione della squalifica comminata a MARCHI Stefano a tre gare e dispone l'accredito della tassa.
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