COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VARANO A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VARANO/KONLASSATA ANCONA 2001 DEL 17.1.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 22.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VARANO A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VARANO/KONLASSATA ANCONA 2001 DEL 17.1.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 58 del 22.1.2014) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DUBROVIC Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Varano A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi avrebbe reagito allontanando da sé, dandogli una manata, il calciatore avversario che a fine gara, all’uscita dal campo, lo aveva afferrato per il collo; interveniva comunque prontamente un dirigente locale che convinceva il Dubrovic a rientrare negli spogliatoi, che il calciatore raggiungeva in tutta autonomia. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Dubrovic, a fine gara, portatosi di corsa al centro del campo per esultare in faccia ad alcuni calciatori avversari, appoggiò la mano al volto di uno di questi spingendolo via; dovettero poi intervenire alcuni suoi compagni di squadra che lo spinsero verso gli spogliatoi dove fece definitivamente rientro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento nei termini di cui al dispositivo. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria hanno ridimensionato, nella loro obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, i fatti ascritti al calciatore Dubrovic, riconducendo gli stessi nell’ambito di una reiterata condotta gravemente antisportiva, ma priva di effettivi contenuti di violenza. Ne deriva che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, ritenuto di dover determinare la pena alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate e ritenuta insussistente, siccome priva di riscontri probatori, l’attenuante della provocazione dedotta dalla reclamante. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’U.S. Varano A.S.D., riduce la squalifica del calciatore DUBROVIC Alessandro a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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