COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TRODICA/PORTO POTENZA CALCIO DEL 25.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 111 del 28.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TRODICA/PORTO POTENZA CALCIO DEL 25.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 111 del 28.1.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava al tecnico CIABOCCO Emanuele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 26 marzo 2014 “Per aver, al termine della gara, avvicinato l’arbitro protestando reiteratamente tentando di ostruire il rientro del direttore di gara con il corpo e con le mani senza causare conseguenze, insultandolo.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Porto Potenza Calcio, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, in quanto questi, al termine della gara, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, magari gesticolando vistosamente, ma in maniera corretta e rispettosa, senza toccarlo, senza ostacolarlo né ostruirgli il passaggio e senza insultarlo o minacciarlo e senza istigare alcuno contro lo stesso, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Ciabocco, al quale, peraltro, nessun provvedimento disciplinare fu applicato o preannunciato dall’ufficiale di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, l’allenatore Ciabocco Emanuele, unitamente alla generalità dei calciatori della sua squadra, gli si avvicinò protestando ed insultandolo pesantemente, in particolare dandogli del “disonesto”; lo stesso tecnico poi gli si pose davanti impedendogli di proseguire, prendendolo anche con le mani ai polsi, ma senza ulteriori conseguenze, con l’evidente intento di fermarlo per parlargli ancora. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Ciabocco Emanuele in ordine ai fatti ascrittigli, come puntualmente descritti dal direttore di gara, la cui gravità giustifica appieno la misura della sanzione inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori, nel caso di specie, ancor di più, per la loro giovane età; P.Q.M. respinge il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Porto Potenza Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it