COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ARQUATA CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ARQUATA C5/FUTSAL VIRE C5 DEL 24.1.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 57 del 29.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ARQUATA CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ARQUATA C5/FUTSAL VIRE C5 DEL 24.1.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 57 del 29.1.2014) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 150,00 all’A.S.D. Arquata Calcio a 5 per il comportamento tenuto a fine gara dai propri dirigenti e sostenitori; - squalifica per tre gare effettive al calciatore PETRUCCI Stefano, asseritamente tesserato per la reclamante, perché “espulso per doppia ammonizione, si rendeva colpevole di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli arbitri”; - squalifica per sei gare effettive al calciatore PETRUCCI Massimiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento proferiva frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara reiterava la condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro”. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Arquata Calcio a 5 contestando la veridicità del referto arbitrale, fornendo una propria versione dei fatti e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni impugnate. Asseriva la reclamante che: - nessun estraneo a fine gara era presente nell’area antistante gli spogliatoi e nessuno insultò o minacciò l’arbitro; - il calciatore Petrucci Stefano, a fine gara, si limitò a complimentarsi sinceramente con l’arbitro dandole la mano, senza null’altro; - il calciatore Petrucci Massimiliano contestò il provvedimento con il quale l’arbitro lo espulse per doppia ammonizione, ritenendolo ingiusto e sproporzionato, ma mai le proferì frasi ingiuriose; a fine gara, lo stesso calciatore non poteva essere presente in quanto già si trovava all’interno degli spogliatoi, sotto la doccia. In via istruttoria, la reclamante chiedeva un confronto con il direttore di gara ed ammettersi prova per testi, indicando all’uopo i calciatori della squadra avversaria presenti ai fatti. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, vi erano alcune persone non autorizzate che le rivolsero alcune espressioni irriguardose, ma, contrariamente a quanto era avvenuto da parte dei sostenitori locali nel corso dell’incontro, senza offese o minacce; al suo invito di allontanarle, i dirigenti locali si rifiutarono asserendo che le stesse potevano stare in quanto in quei locali vi erano anche altre attività; - il calciatore Petrucci Massimiliano, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, attardandosi ad uscire dal campo, le rivolse espressioni ingiuriose, reiterando in tale condotta offensiva anche dopo il termine della gara, da fuori dello spogliatoio a lei riservato; - il Petrucci Stefano, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento protestò con espressioni irriguardose nei suoi confronti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, come pure non può darsi luogo al richiesto contraddittorio con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che l’arbitro, nei chiarimenti qui forniti, ha ridimensionato i fatti verificatasi al termine della gara, precisando di non essere stata offesa né minacciata dagli estranei comunque indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi; • ritenuto il calciatore Petrucci Massimiliano responsabile delle violazioni ascrittegli e che le reiterate offese nei confronti dell’arbitro debbano essere inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva e sanzionate alla luce della ritenuta continuazione fra le stesse, alla cui pena deve cumularsi quella derivante dall’espulsione; • ritenuto che il complessivo comportamento ascritto al calciatore Petrucci Stefano - espulsione per doppia ammonizione e successiva condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro - giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Arquata Calcio a 5 in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione dell’ammenda e, per l’effetto, la riduce ad € 50,00 (cinquanta/00), disponendo altresì la restituzione della tassa reclamo; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PETRUCCI Massimiliano e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della tassa reclamo; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PETRUCCI Stefano, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa. Invia gli atti al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno per quanto di competenza in ordine al comportamento, durante l’incontro in esame, dei sostenitori della reclamante nei confronti dell’arbitro, come dall’ufficiale di gara refertato e qui confermato. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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