COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 5.2.1. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 64 (AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO MONTENERO – COMPRENSORIO VAIRANO DEL 12.01.2014 – CAMP. ECCELLENZA – 2^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73
Del 06.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
5.2.1. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 64
(AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE)
(GARA CALCIO MONTENERO - COMPRENSORIO VAIRANO DEL 12.01.2014 – CAMP. ECCELLENZA - 2^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Le risultanze del referto arbitrale, dei supplementi di rapporto a firma degli assistenti arbitrali e il
rapporto del commissario di campo, che riportano i fatti verificatisi durante ed al termine della gara
giocata il 12 gennaio 2014 senza alcuna discrepanza o contraddizione tra loro, portano a ritenere
che gli episodi che hanno indotto il G.S. a sanzionare la società Calcio Montenero con l'ammenda di euro 500,00 ed il calciatore Palma Stefano con la squalifica fino al 27 marzo 2014 si sono verificati nelle modalità riportate. La ricostruzione dell'accaduto così come viene fuori dai suddetti atti porta questa C.D. a riformare la decisione impugnata in applicazione del 3° comma dell'art. 36 del C.G.S. sia riguardo all'ammenda alla società e sia alla squalifica del calciatore. Nella sua decisione il G.S. quantifica la sanzione della ammenda in euro 500,00 tenendo conto del
comportamento dei sostenitori del Calcio Montenero nel suo insieme, tant'è che lo qualifica
"oltremodo minaccioso, offensivo ed intimidatorio nei confronti della terna arbitrale", offensivo ed
ingiurioso verso i tesserati avversari con tentativi di entrare nel recinto di gioco. Non ha tenuto
conto, però, che tra le offese e le ingiurie sono stati riportati comportamenti discriminatori da parte
del pubblico di casa verso giocatori avversari, consistiti in cori ed offese razziali, che il Codice di
Giustizia Sportiva sanziona espressamente nell'art. 11, comma 3.
Ebbene tale circostanza, che va sanzionata a parte, porta e ridurre la sanzione della ammenda,
tenendola comunque in limiti afflittivi, e, nel contempo, ad applicare alla società Calcio Montenero la sanzione minima prevista nell'art. 18, lett. e), del C.G.S., come disposto dal nuovo testo del
richiamato comma 3 dell'art. 11, che consiste nell'obbligo di disputare una gara casalinga con un
settore dello stadio privo di spettatori, individuato nel caso in esame nel settore "tribuna".
Tale particolare sanzione, trattandosi del primo caso di comportamento discriminatorio da parte dei
sostenitori della società ricorrente, può essere sospesa per un periodo di prova di un anno, come
previsto dall'art. 16, comma 2 bis, del C.G.S. La squalifica del calciatore Palma Stefano può, anch'essa, subire una riduzione in considerazione della condotta da questi tenuta, da ritenere sicuramente ingiuriosa e minacciosa verso la terna arbitrale con l'aggravante dell'entrata non autorizzata nello spogliatoio arbitrale quando la gara era ancora in corso, non risultando provata con assoluta certezza la sua responsabilità sull'episodio che ha interessato le ciabatte di un assistente arbitrale. P.Q.M.
delibera di ridurre ad euro 300,00 la sanzione della ammenda a carico della società Calcio
Montenero e la squalifica del calciatore Palma Stefano a tutto il 10 marzo 2014.
Dispone che la società U.S.D. Calcio Montenero disputi una gara casalinga con il settore "tribuna"
privo di spettatori; tale sanzione rimane sospesa per il periodo di un anno, con l'effetto che, in caso
di reiterazione del comportamento discriminatorio dei sostenitori, la sospensione verrà revocata ed
applicata in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
Nulla per la tassa non versata.
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