COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 Del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 6 FEBBRAIO 2014 Pagina 1871 5.2.2. A.P.D. RIPALIMOSANI – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 66 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA VOLTURINO – RIPALIMOSANI DEL 19.01.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 1^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73
Del 06.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 6 FEBBRAIO 2014 Pagina 1871
5.2.2. A.P.D. RIPALIMOSANI – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 66
(SQUALIFICA CALCIATORE)
(GARA VOLTURINO - RIPALIMOSANI DEL 19.01.2014 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 1^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali, osserva quanto segue.
L'episodio descritto dal direttore di gara a carico del calciatore Pasquale Antonio non può essere
messo in discussione, sia per la precisa, pur se concisa, descrizione del fatto e sia per la natura di
fede privilegiata del referto arbitrale.
Pur tuttavia, la sanzione irrogata dal G.S., tenuto conto della natura irriguardosa del comportamento
posto in essere dal calciatore nella concitata fase di gara e della assenza di significativi effetti fisici
riportati dall'arbitro, può essere ridotta e contenuta in limiti meno afflittivi.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore Pasquale Antonio a
tre giornate.. Dispone restituirsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della ricorrente.
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