COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 Del 10.02.2014 Delibere del Giudice Sportivo RICORSO A.S.D. CARLANTINO CALCIO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI (GARA CARLANTINO CALCIO – RINASCITA BUSSESE DEL 19/01/2014 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75
Del 10.02.2014
Delibere del Giudice Sportivo
RICORSO A.S.D. CARLANTINO CALCIO - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE
IRREGOLARE CALCIATORI
(GARA CARLANTINO CALCIO – RINASCITA BUSSESE DEL 19/01/2014 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA –
GIRONE “C” – 1^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato preliminarmente che:
•la società Rinascita Bussese ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi
previsti dalla normativa federale vigente;
•la società Carlantino Calcio ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo di cui
sopra secondo la normativa federale vigente;
letto il reclamo, rileva che la società Rinascita Bussese chiede l’applicazione, ai danni della società
Carlantino Calcio, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato i calciatori POLSELLI PASQUALE e VERRONE ANTONIO che non avevano
titolo a parteciparvi perché – a detta della reclamante – non tesserati per la società Carlantino
Calcio;
lette le controdeduzioni, rileva che la società Carlantino Calcio chiede che il reclamo venga rigettato
perché i due calciatori POLSELLI e VERRONE avevano pieno titolo a partecipare alla gara in
epigrafe perché regolarmente tesserati.
acquisita agli atti la nota di risposta trasmessa dal competente Ufficio Tesseramenti presso il
Comitato Regionale Molise (interessato in merito da questo GST) dalla quale si evince che i
calciatori POLSELLI PASQUALE e VERRONE ANTONIO, alla data di disputa della gara
19/01/2014 risultavano regolarmente tesserati per la società Carlantino Calcio;
tutto ciò premesso
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Carlantino Calcio;
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe:
CARLANTINO CALCIO – RINASCITA BUSSESE 1-0.
La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società Carlantino Calcio.
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