COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 13.02.2014 Delibere del Giudice Sportivo RICORSO A.S.D. COMPRENSORIO VAIRANO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA COMPRENSORIO VAIRANO – U.S. FORNELLI DEL 26/01/2014 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 3^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 13.02.2014 Delibere del Giudice Sportivo RICORSO A.S.D. COMPRENSORIO VAIRANO - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA COMPRENSORIO VAIRANO – U.S. FORNELLI DEL 26/01/2014 - CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 3^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: •la società Comprensorio Vairano ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; •la società U.S. Fornelli non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito; letto il reclamo, rileva che la società Comprensorio Vairano chiede l’applicazione, ai danni della società U.S. Fornelli, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore RUGGIERO SEBASTIANO che non avevano titolo a parteciparvi perché – a detta della reclamante – non tesserato; acquisita agli atti la nota di risposta trasmessa dal competente Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise (interessato in merito da questo GST) dalla quale si evince che il calciatore RUGGIERO SEBASTIANO, alla data di disputa della gara 26/01/2014 risultava regolarmente tesserato per la società U.S. Fornelli; tutto ciò premesso D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Comprensorio Vairano; La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società Comprensorio Vairano
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