COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 13.02.2014 Delibere del Giudice Sportivo RICORSO A.S. CERRO AL VOLTURNO – AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA PER INADEMPIENZE ORGANIZZATIVE (GARA MONTENERO – CERRO AL VOLTURNO DEL 26/01/2014 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “A” – 2^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 76
Del 13.02.2014
Delibere del Giudice Sportivo
RICORSO A.S. CERRO AL VOLTURNO - AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA PER
INADEMPIENZE ORGANIZZATIVE
(GARA MONTENERO – CERRO AL VOLTURNO DEL 26/01/2014 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “A” – 2^
GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato preliminarmente che:
•la società Cerro al Volturno ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi
previsti dalla normativa federale vigente;
•la società Montenero non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito;
letto il reclamo, rileva che la società Cerro al Volturno chiede per la gara in epigrafe l’applicazione,
ai danni della società Montenero, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-3 per propria responsabilità oggettiva per non essersi adeguatamente organizzata ed adoperata con ogni mezzo idoneo e necessario finalizzato alla spazzatura della neve dal terreno di
gioco. Osserva questo GST. Il reclamo verte sulla praticabilità o meno del terreno di gioco, materia che di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara (Regola 1 del Regolamento del
Giuoco del Calcio); dal referto arbitrale emerge chiaramente che l’incontro non si è disputato a
causa della impraticabilità del terreno di gioco per neve; dallo referto, inoltre, non emerge inoltre
alcuna richiesta dell’arbitro rivolta alla società di casa per la spazzatura del terreno di gioco dalla
neve, non sussistendo alcun obbligo in tal senso per le società di casa.
Tutto ciò premesso;
D E C I D E
2. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Cerro al Volturno;
3. di ordinare la ripetizione della gara per impraticabilità del terreno di gioco dovuta a neve.
Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza.
La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società Cerro al Volturno.
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