COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 45 del 30/01/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SPORTING CENISIA – TORTONA VILLALVERNIA disputata il 26/01/14 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto dalla A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 45 del 30/01/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SPORTING CENISIA – TORTONA VILLALVERNIA disputata il 26/01/14 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B Con tempestivo reclamo inviato a mezzo fax in data 04/02/14, la A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore LARGANA’ William con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 45 del 30/01/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara SPORTING CENISIA – TORTONA VILLALVERNIA disputata il 26/01/14 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza. La società reclamante chiede una sensibile riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, sostenendo che il direttore di gara abbia equivocato sulla reale natura dell’intervento messo in atto dal LARGANA’, perché ha optato per la volontarietà del calcio che colpiva al viso il giocatore avversario, caduto a terra assieme a lui dopo un normale scontro di gioco, mentre invece avrebbe dovuto attribuire il gesto al caso fortuito, in quanto scaturito dalla eccessiva foga utilizzata per riconquistare la palla. L’arbitro riferisce che, all’11° del secondo tempo, espelleva il giocatore LARGANA’ William, il quale, a gioco in svolgimento, con pallone non a distanza utile, mentre si alzava da terra dopo uno scontro di gioco, colpiva un avversario ancora a terra con un calcio sul viso provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Quest’ultimo, dopo l’intervento del massaggiatore, usciva dal terreno non essendo in condizione di riprendere il gioco. Vista la netta contrapposizione nascente dalle interpretazioni diametralmente opposte dell’accaduto, questa Commissione, per mero scrupolo, ha voluto interpellare il Direttore di gara sull’episodio e lo stesso ha ribadito che si è trattato di un calcio sferrato in modo volontario al viso di un avversario che si trovava per terra. La tesi difensiva della Società ricorrente non regge, quindi, di fronte alla precisa e puntuale descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro e, quindi, le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA perché non versata e, conseguentemente,CONFERMAla squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore LARGANA’ William.
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