COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 2/12/2013 (prot.n.2578/124/pf 14/MS/vdb) nei confronti di: 1) Abruzzese Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Fortis Trani per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art.94 ter comma 2 NOIF per non aver depositato nei termini stabiliti, l’accordo economico sottoscritto in data 31/12/2011, con il calciatore Suriano Domenico; 2) S.S.D. Fortis Trani

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 2/12/2013 (prot.n.2578/124/pf 14/MS/vdb) nei confronti di: 1) Abruzzese Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Fortis Trani per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art.94 ter comma 2 NOIF per non aver depositato nei termini stabiliti, l’accordo economico sottoscritto in data 31/12/2011, con il calciatore Suriano Domenico; 2) S.S.D. Fortis Trani per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per l’ illecito disciplinare ascritto al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato. FATTO Con decisione del 9/5/2013 pubblicata sul C.U. n.23 del 9/5/2013, il collegio Arbitrale della LND FIGC accoglieva l’appello proposto dalla SSD Fortis Trani e nel contempo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale –ai sensi dell’art.50 comma 8 CGS-, per gli eventuali deferimenti, essendo stato acclarato, nel corso del giudizio che la SSD Fortis Trani, non aveva provveduto a depositare, presso il Dipartimento Interregionale, l’accordo economico, sottoscritto in data 31/12/2011 con il calciatore Suriano Domenico, così contravvenendo a quanto stabilito dall’art.94/ter comma 2 delle NOIF. Rilevato “per tabulas” l’inadempimento della SSD Fortis Trani, la Procura Federale con la nota innanzi indicata deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate nonostante la accertata inattività della suddetta società perché non iscrittasi al campionato di competenza nei termini regolamentari. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva - con racc.a.r. del 23/12/2013 – la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del 27/1/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva, nonostante l’attuale stato di inattività della società suindicata, affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. SSD Fortis Trani, l’ammenda di €500,00; - per il sig. Abruzzese Pasquale la inibizione per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che la SSD Fortis Trani, non ha provveduto a depositare, ai sensi dell’art.94/ter comma2 delle NOIF, nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione l’accordo economico stipulato il 31/12/2011 con il calciatore Suriano Domenico, così contravvenendo alla succitata disposizione normativa. Comunicato Ufficiale n. 54 – pag. 65 di 66 Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo, nonostante l’attuale stato di inattività della SSD Fortis Trani che non fa venire meno il suo stato di affiliazione alla FIGC, così come evidenziato e sostenuto dal S.Procuratore Federale avv. Nicola Monaco. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig. Abruzzese Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Fortis Trani la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. SSD Fortis Trani l’ammenda di €500,00. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 27/1/2014.
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