COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. UGENTO – A.S.D. PORTO CESAREO del 12/1/2014 (Reclamo del Sig. ZOLLINO Cosimo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 16/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. UGENTO – A.S.D. PORTO CESAREO del 12/1/2014 (Reclamo del Sig. ZOLLINO Cosimo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 16/1/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il comportamento assunto dal reclamante deve ritenersi irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui versandosi in tema di mero strattonamento più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 28 Febbraio 2014 P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 28 Febbraio 2014 la squalifica inflitta al calciatore ZOLLINO Cosimo della società A.S.D. PORTO CESAREO; - restituirsi la tassa di € 65,00 versata stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it