COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL CLUB 1909 del 26/1/2014 (Reclamo della società A.C.D. CASTELLANETA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 30/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL CLUB 1909 del 26/1/2014 (Reclamo
della società A.C.D. CASTELLANETA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 53 del 30/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato alcuna conferma negli atti ufficiali che
riportano frasi ed espressioni tanto gravi da meritare solo una conferma della sanzione inflitta dal Primo
Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. CASTELLANETA e per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
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