COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C. REAL SITI – F.C.D. STORNARA del 2/2/2014 (Reclamo della società A.C. REAL SITI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti MONACO Francesco e MOSCARITOLI Saverio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 6/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.C. REAL SITI – F.C.D. STORNARA del 2/2/2014 (Reclamo della società A.C. REAL SITI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti MONACO Francesco e MOSCARITOLI Saverio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 6/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del dirigente MOSCARITOLI Saverio ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera B Codice di Giustizia Sportiva; - considerato che sulla base della documentazione acquisita, contenete particolari che smentiscono ampiamente le argomentazioni addotte dalla reclamante, per cui adeguata si appalesa la sanzione della inibizione inflitta dal Primo Giudice al dirigente MONACO Francesco (in qualità di Forza Pubblica Sostitutiva) che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C. REAL SITI per il dirigente MOSCARITOLI Saverio, confermarsi nel resto la inibizione inflitta al dirigente MONACO Francesco; - addebitarsi la tassa a carico della stessa.
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