COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. BURGOS (Campionato di 1° Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 06/02/2014. Gara Burgos – Tergu del 02/02/2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. BURGOS (Campionato di 1° Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 06/02/2014. Gara Burgos – Tergu del 02/02/2014. La società Burgos ha presentato formale ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo attraverso il quale è stata inflitta al giocatore Boni Massimiliano la squalifica per cinque giornate in quanto al termine dell’incontro strattonava l’arbitro per il braccio e, puntandogli il dito sul petto, gli rivolgeva frasi offensive. Successivamente irrompeva con una spallata nello spogliatoio dell’arbitro reiterando il linguaggio offensivo. La Commissione Disciplinare letto il referto arbitrale e valutate le difese formulate dalla società ricorrente; considerato il comportamento del giocatore come caratterizzato da vivace protesta nei confronti dell’arbitro, per altro amesso e confermato dalla stessa ricorrente nel ricorso, ma limitato ad intemperanze dovute alla foga e al nervosismo del dopo gara; considerato, per queste ragioni, non ravvisabili gli estremi di un comportamento violento così come sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett.c; ritenuta, quindi, eccessiva la sanzione inflitta al giocatore dal Giudice Sportivo.; DELIBERA la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Boni Massimiliano da cinque a tre giornate di gara e dispone la restituzione della tassa.
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