COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°108/A U.S.D. PANORMUS S.r.l. (PA) avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 – gara Campionato Allievi Regionali Girone “A” Panormus/Cantera Ribolla del 12/01/2014 – C.U. N° 297/65 sgs del 16/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°108/A U.S.D. PANORMUS S.r.l. (PA) avverso la sanzione dell’ammenda di € 200,00 - gara Campionato Allievi Regionali Girone “A” Panormus/Cantera Ribolla del 12/01/2014 – C.U. N° 297/65 sgs del 16/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’USD Panormus S.r.l., ha impugnato, per il tramite del proprio difensore, la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante, pur non contestando il fatto storico, sostiene che lo stesso sia addebitabile ad una sola persona che è stata immediatamente messa a tacere dagli altri genitori presenti sugli spalti, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza di comparizione odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 35 comma 2.1 i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, che, come è noto, godono di fede privilegiata. In particolare, dalla lettura di detto rapporto si rileva che al 38’ del 1° t. venivano rivolte, da parte di alcuni sostenitori dell’USD Panormus, alcune frasi di evidente tenore razzista nei confronti del calciatore n.9 del Cantera Ribolla. In ragione di ciò l’arbitro sospendeva momentaneamente la gara ed invitava i dirigenti dell’USD Panormus ad intervenire per fare cessare il comportamento dei propri sostenitori. A seguito dell’intervento dell’allenatore e del Presidente della Panormus cessava il comportamento dei predetti sostenitori. Quanto sostenuto dalla reclamante non trova pertanto pieno riscontro negli atti ufficiali di gara. Non di meno, ritiene questa Commissione, che ai fini dell’applicazione della sanzione questa debba essere rideterminata in termini più equi in ragione del fattivo intervento dei dirigenti dell’USD Panormus che hanno fatto immediatamente cessare il comportamento posto in essere dai propri sostenitori. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in € 150,00 l’ammenda a carico dell’U.S.D. Panormus S.r.l. e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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