COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°126/A U.S.D. ALIMENA (PA) avverso la squalifica per otto gare calciatore sig. Ignazio Di Gangi; per sette gare calciatore sig. Vincenzo Mancuso; per quattro gare calciatori sig.ri Marco Martorana e Santo Di Maggio per tre gare al calciatore sig. Giuseppe Di Pietro – gara Campionato 3^ Cat. Girone “A” Alimena/ Alia del 19/01/2014 – C.U. N° 32 del 23/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°126/A U.S.D. ALIMENA (PA) avverso la squalifica per otto gare calciatore sig. Ignazio Di Gangi; per sette gare calciatore sig. Vincenzo Mancuso; per quattro gare calciatori sig.ri Marco Martorana e Santo Di Maggio per tre gare al calciatore sig. Giuseppe Di Pietro - gara Campionato 3^ Cat. Girone “A” Alimena/ Alia del 19/01/2014 – C.U. N° 32 del 23/01/2014 Delegazione Provinciale di Palermo Con appello preventivamente inviato a mezzo fax in data 5 febbraio 2014 e successivamente pervenuto a mezzo raccomandata “1” spedita il 6 febbraio 2014, l’USD Alimena, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata chiedendo di essere ascoltata. Sentita la reclamante all’udienza odierna la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile per essere stato proposto oltre i termini di cui all’art. 46 comma 4 C.G.S., vale a dire entro sette giorni dalla pubblicazione del C.U. di riferimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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