COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 131/A POLISPORTIVA POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso reiezione reclamo, punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 300,00 – Gara Campionato 2^ categoria girone “F” Sportinsieme/Pompei Calcio Messina del 26/01/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 131/A
POLISPORTIVA POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso reiezione reclamo, punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 300,00 - Gara Campionato 2^ categoria girone “F” Sportinsieme/Pompei Calcio Messina del 26/01/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Pompei Calcio Messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.
In particolare l'appellante evidenzia che in realtà l'arbitro non avrebbe sospeso la gara perché consapevole che l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori, a seguito della rissa scatenatasi in campo, avrebbe ridotto l'organico delle squadre in numero non consentito dal regolamento, bensì perché si era prodotta un'invasione di campo di circa 60/80 persone, incontrollabili e perciò da considerare la vera causa della sospensione.
Riferendosi poi alla decisione già adottata da questa Commissione Disciplinare Territoriale circa i provvedimenti a carico di calciatori, la società appellante evidenzia che la mancata adozione di espliciti provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro, soltanto intento ad annotare i nominativi dei presunti partecipanti alla rissa, peraltro durata appena un minuto, non avrebbe potuto consentire al Giudice Sportivo Territoriale di ritenerne presuntivamente l'effettiva portata (ammonizione, espulsione, allontanamento?), con ogni dovuta conseguenza in merito.
La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l'appello di che trattasi sia infondato.
Dalla lettura del referto di gara si evincono infatti con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale tanto all'adozione delle sanzioni disciplinari a carico di calciatori (qui non in discussione) quanto all'attribuzione di responsabilità connesse all'esito della gara (a carico di entrambe le società).
L'arbitro annota infatti in referto che “nel giro di qualche attimo si scatenava una rissa furibonda” tra i calciatori di entrambe le squadre, intenti a colpirsi con violenti calci e pugni, mentre nel frattempo “dirigenti ed altri individui irrompevano sul terreno di gioco dalle tribune”.
Alla rissa, che coinvolgeva a detta dell'arbitro “almeno venti persone di entrambe le fazioni”, tra i quali numerosi individuati calciatori, partecipavano anche altri componenti delle squadre e calciatori di riserva, non individuati perché indossanti tute e fratini che ne impedivano l'agevole riconoscimento.
Per di più, mentre era intento alla superiori verifiche, anche il direttore di gara veniva colpito da uno sconosciuto, entrato in campo unitamente ad “almeno altre dieci persone”, apparentemente sostenitore della società Sportinsieme perché indossante il giubbotto sociale.
Da tutto quanto sopra appare indiscutibile che causa prima della sospensione della gara è stata lo scatenarsi della rissa tra i calciatori (molti individuati dal direttore di gara) e tra gli altri tesserati non individuati delle due squadre talchè ininfluente sarebbe stato esplicitare i conseguenti provvedimenti disciplinari, da generalizzare a carico di almeno venti tesserati tra entrambe le contendenti (di cui n° 5 individuati della Sportinsieme e n° 7 individuati della Pompei Calcio Messina). Entrambe le squadre, come correttamente asserito dal Giudice Sportivo Territoriale, si sarebbero infatti certamente ridotte in numero inferiore al consentito, non senza trascurare peraltro il progressivo venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie alla salvaguardia dell'incolumità del direttore di gara, che correttamente riparava negli spogliatoi.
Quanto all'ammenda non appare suscettibile di riduzione, riferibile com'è a fatti concretamente assunti da tesserati risultati non individuabili.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.
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