COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°133/A A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO (CL) avverso l’ammenda di € 100,00 e la squalifica fino al 05/03/2014 dell’allenatore sig. Giovanni Prizzi – gara Campionato C2 C/5 Girone “B” Vigor San Cataldo/Real Parco del 01/02/2014 – C.U. N° 338/55 C5 del 05/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°133/A A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO (CL) avverso l’ammenda di € 100,00 e la squalifica fino al 05/03/2014 dell’allenatore sig. Giovanni Prizzi - gara Campionato C2 C/5 Girone “B” Vigor San Cataldo/Real Parco del 01/02/2014 – C.U. N° 338/55 C5 del 05/02/2014 Con appello tempestivamente proposto l’ASD PGS Vigor San Cataldo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate e ne chiede la revoca. La reclamante, inoltre, chiede che l’adita Commissione annulli il risultato della gara per un presunto errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto reclamo è inammissibile per ciò che attiene le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) e d) C.G.S.. Il reclamo è parimenti inammissibile per ciò che attiene il risultato della gara non essendovi prova in atti dell’invio dei motivi di reclamo alla controparte ai sensi e per gli effetti dell’art.46 comma 5 CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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