COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°134/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME) avverso squalifica per tre gare calciatori sig.ri Carmelo Quattrocchi e Sebastian Triolo – gara Campionato Eccellenza Girone “B” Igea Virtus – Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°134/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME) avverso squalifica per tre gare calciatori sig.ri Carmelo Quattrocchi e Sebastian Triolo - gara Campionato Eccellenza Girone “B” Igea Virtus – Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 340 del 05/02/2014 Con appello tempestivamente proposto l’ASD Igea Virtus Barcellona, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate chiedendo, in buona sintesi, che le sanzioni prese a carico dei propri tesserati siano rideterminate in termini più equi in relazione ai fatti da loro commessi. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del CGS, il rapporto dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si evince che entrambi i calciatori sono stati espulsi rispettivamente il primo al 3’ del primo tempo ed il secondo al 20’ del secondo tempo per avere colpito un calciatore avversario. Rilevato che quanto da loro rispettivamente commesso si è svolto in un unico contesto e che i loro gesti non hanno avuto conseguenze ultronee per i calciatori avversari appare equo rideterminare dette sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ridetermina la squalifica a carico dei calciatori Carmelo Quattrocchi e Sebastian Triolo in due gare. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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