COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 4/ 1/2014 MISTERBIANCO – FOOTBALL CLUB ACIREALE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 4/ 1/2014 MISTERBIANCO - FOOTBALL CLUB ACIREALE 1-1; Reclamo Misterbianco. Con reclamo ritualmente proposto la Società Misterbianco chiede l'irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; la reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Marletta Fabio Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo, schierati dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per nullità del tesseramento per violazione art. 10, comma 1, e art. 19, comma 2, del C.G.S., in quanto i tesseramenti dei suddetti sarebbero stati sottoscritti dal Presidente legale rappresentante, sig. D'Amico Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, e, pertanto, impedito a compiere tali atti; Con proprie controdeduzioni la Società Football Club Acireale sosteneva la posizione irregolare del calciatore Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco; Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del 9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Marletta Fabio Giuseppe, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo della Società Football Club Acireale e, successivamente, con provvedimento pubblicato sul C.U. 310 del 22/01/2014, per quanto attiene la posizione di tesseramento del calciatore Cantarella Salvatore della Società Football Club Acireale ed ancora, con provvedimento pubblicato sul C.U. 322 del 28/01/2014, per quanto attiene la posizione di tesseramento del calciatore Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco; Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla data del deposito, i tesseramenti dei calciatori Marletta Fabio Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo in favore della Società Football Club Acireale e del calciatore Musumeci Giuseppe in favore della Società Misterbianco; Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Marletta Fabio Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo della Società Football Club Acireale e del calciatore Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco; Che ciò determina la conseguente applicazione dell'art. 17, comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa calciatori sprovvisti del titolo; Per quanto sopra; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Misterbianco, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; Di infliggere alla Società Misterbianco la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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