COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 4/ 1/2014 MISTERBIANCO – FOOTBALL CLUB ACIREALE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 355 del 12.02.2014
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 4/ 1/2014 MISTERBIANCO - FOOTBALL CLUB ACIREALE
1-1; Reclamo Misterbianco.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Misterbianco chiede
l'irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione
sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3; la reclamante
segnala la posizione irregolare dei calciatori Marletta Fabio Giuseppe,
Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo, schierati
dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per nullità
del tesseramento per violazione art. 10, comma 1, e art. 19, comma 2,
del C.G.S., in quanto i tesseramenti dei suddetti sarebbero stati
sottoscritti dal Presidente legale rappresentante, sig. D'Amico
Nicola, inibito dal 3/05/2013 al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del
2/05/2013, e, pertanto, impedito a compiere tali atti;
Con proprie controdeduzioni la Società Football Club Acireale
sosteneva la posizione irregolare del calciatore
Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco;
Dato atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U. 282 del
9/01/2014, questo Organo di Giustizia rimetteva gli atti alla
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per quanto di competenza in
ordine alla posizione di tesseramento dei calciatori Marletta Fabio
Giuseppe, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo della Società Football
Club Acireale e, successivamente, con provvedimento pubblicato sul
C.U. 310 del 22/01/2014, per quanto attiene la posizione di
tesseramento del calciatore Cantarella Salvatore della Società
Football Club Acireale ed ancora, con provvedimento pubblicato sul
C.U. 322 del 28/01/2014, per quanto attiene la posizione di
tesseramento del calciatore Musumeci Giuseppe della Società Misterbianco;
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la
Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla
data del deposito, i tesseramenti dei calciatori Marletta Fabio
Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo in
favore della Società Football Club Acireale e del calciatore Musumeci
Giuseppe in favore della Società Misterbianco;
Poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e
dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza
del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori Marletta Fabio
Giuseppe, Cantarella Salvatore, Cocuzza Giuseppe e Godino Lorenzo
della Società Football Club Acireale e del calciatore Musumeci
Giuseppe della Società Misterbianco;
Che ciò determina la conseguente applicazione dell'art. 17,
comma 5 del C.G.S. che prevede espressamente la perdita
della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa
calciatori sprovvisti del titolo;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Misterbianco,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di infliggere alla Società Misterbianco la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3.